Sul dubbio interpretativo se i servizi analoghi siano da assimilare ai servizi identici al fini di dimostrare la capacità tecnica e professionale di un operatore economico alla partecipazione alla gara, assistiamo ancora una volta ad una sentenza che, coerentemente con quelle che l’hanno preceduta, rafforza ulteriormente le differenze.
Ecco di seguito uno stralcio di come si è espresso il Consiglio di Stato, sez. V con la sentenza del 28.07.2015 n. 3717 (sentenza integrale allegata all’articolo).
“Come infatti osserva la Regione (pag. 11 della memoria costitutiva), l’art. 14 del disciplinare richiedeva di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale mediante precedenti servizi «analoghi o similari» (punto 1 dell’art. 14), dovendo tale menzione essere riferita, in assenza di altre contrarie, anche al servizio “di punta” richiesto al successivo punto 4.
Deve pertanto farsi applicazione della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato a mente della quale, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» (in questo senso, da ultimo: Sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1122), dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo.
(Sez. III, 5 dicembre 2014, n. 6035, 25 giugno 2013, n. 3437; Sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1122, 11 novembre 2014, n. 5530; Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2157, 23 marzo 2015, n. 1568, 25 giugno 2014, n. 3220, 8 aprile 2014, n. 1668). (…)