La Regione Puglia vara il primo bando in Italia per ridurre i costi energetici delle piccole e medie imprese.
Beneficiari
1) Le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese (di seguito PMI), come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che intendono realizzare una iniziativa nell’ambito di uno dei codici Ateco ammissibili della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007” elencati nell’allegato 2, che è parte integrante del presente Avviso.
2) I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese.
3) Nel caso di società, la durata residua alla data di presentazione della domanda, deve essere almeno pari al periodo previsto dalla normativa per il vincolo di destinazione dei beni agevolati. In caso contrario, occorrerà acquisire, entro la data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, un verbale dell’Assemblea dei soci che proroghi detto termine fino a data successiva a quello del vincolo.
4) Ai sensi di quanto stabilito dagli artt.li 1 e 13 del Regolamento (CE) 651/2014 sono esclusi i seguenti settori:
– pesca e acquacoltura;
– costruzione navale;
– industria carboniera;
– siderurgia, così come definito nell’allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento di cui alla comunicazione numero C(2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
– fibre sintetiche;
– produzione primaria di prodotti agricoli;
– trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
– quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
– quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
5) Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell’azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.
Sono ammissibili interventi di:
a) efficienza energetica;
b) cogenerazione ad alto rendimento;
c) produzione di energia da fonti rinnovabili fino a un max del 60% dell’energia consumata mediamente nei tre anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda e, comunque, fino al limite massimo di 500 kW. Al limite del 60% concorre la produzione da sistemi da fonti rinnovabili eventualmente già presenti nel sito.