Si delineano ampi margini di discrezionalità tecnica per l’Amministrazione, in rapporto sia alla scelta fra il criterio anzidetto e quello del prezzo più basso (senza che debbano essere esternate le ragioni della scelta stessa, in quanto censurabile solo per evidente irrazionalità o travisamento dei fatti: cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, V, 18 giugno 2015, n. 3121 e 31 agosto 2015, n. 4040), sia in rapporto alla formulazione di precisi e puntuali criteri di riferimento, per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nella citata sentenza si segnalavano le seguenti ragioni di rigetto dell’impugnativa:
1) validità della formula matematica (implicante sistema di assegnazione di punteggio “a scalini”) per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in considerazione dell’ampia discrezionalità assegnata al riguardo all’Amministrazione, nonchè della ragionevolezza di criteri, che privilegiassero come nel caso di specie “il merito tecnico rispetto al mero elemento del premio più basso”;
2) insussistente violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 283 del d.P.R. n. 207 del 2010 e adeguatezza della motivazione, con riferimento all’analitica serie di criteri e sub-criteri, riportati nel modulo di formulazione dell’offerta, la cui immediata comprensibilità (oltre al limitato margine di assegnazione del punteggio: da 0 a 3 punti) escludeva l’esigenza di ulteriore motivazione;
3) esclusione di fattori di disparità di trattamento, solo per la presenza di un centro di liquidazione danni sul territorio, rispondente a “ragionevoli esigenze dell’utenza”;
4) inammissibile sconfinamento nel merito insindacabile delle scelte, in rapporto ad ulteriori argomentazioni difensive, riferite ad erronea sopravvalutazione dell’offerta dell’aggiudicataria.
Nella situazione in esame appare ragionevole, in primo luogo, che nella scelta del criterio di aggiudicazione e nella formulazione dei parametri, per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si sia tenuto conto di quello che può ritenersi fatto notorio, secondo la clausola generale espressa sul piano processuale all’art. 115, comma 2 Cod. proc. civ. (a sua volta integrativo dell’art. 64 Cod. proc. amm., ex art. 39 del medesimo codice), circa la varietà e complessità delle clausole dei contratti assicurativi, la cui maggiore o minore convenienza non può prescindere dall’ampiezza e dalla serietà della copertura e dei servizi connessi.
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