Di recente è diventato operativo il nuovo fondo progettazione che mette in moto nuove regole e dotazioni finanziarie per la prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio italiano.
Il decreto 28 marzo 2024 n. 77 stabilisce il regolamento per il “Fondo Progettazione“, come previsto dall’articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Questo fondo, con una dotazione annuale di 5 milioni di euro dal 2022 al 2024, mira a finanziare la progettazione di interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico. Scopriamo dunque più nel dettaglio come funzionano questi nuovi stanziamenti.
Fondo progettazione contro il rischio idrogeologico: obiettivi
Il Fondo Progettazione è stato creato con l’obiettivo di finanziare la progettazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico. In particolare, il fondo supporta la rimessa in efficienza delle opere idrauliche e il miglioramento della funzionalità dei reticoli idrografici. Il decreto del 28 marzo disciplina il funzionamento del fondo, i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse tra le regioni e le province autonome, e le condizioni per la revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo.
Distribuzione e gestione delle risorse
Nei giorni scorsi, il capo del Dipartimento Casa Italia ha firmato il decreto per l’impegno delle risorse stanziate. I 15 milioni di euro complessivi saranno erogati in un’unica soluzione alle regioni e alle province autonome, previa loro richiesta di trasferimento. Le risorse del fondo sono allocate al capitolo n. 925 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il triennio 2022-2024.
Le risorse vengono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in base agli indicatori stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento, il Dipartimento Casa Italia adotterà il provvedimento di concessione delle risorse per ciascun anno del triennio.
Progetti ammissibili e spese finanziabili
I finanziamenti del Fondo sono destinati esclusivamente a progetti pubblici che mirano alla rimessa in efficienza delle opere idrauliche e al miglioramento della funzionalità dei reticoli idrografici, con particolare attenzione alle aree vulnerabili. Sono ammesse a finanziamento anche le spese per la redazione di progetti esecutivi necessari per l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, comprese eventuali progettazioni mancanti e l’aggiornamento di elaborati già esistenti.
Tra le spese ammissibili figurano indagini geologiche, idrologiche, sismiche, verifiche archeologiche preventive, bonifica da ordigni bellici, rilievi tecnici, analisi di laboratorio e supporto al responsabile unico del procedimento. Non sono invece finanziabili le spese per prestazioni effettuate prima della pubblicazione del regolamento o per l’elaborazione di documenti preliminari alla progettazione.
Procedimento di approvazione
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento, ogni regione e provincia autonoma, in collaborazione con ANCI, UPI regionali e consorzi di bonifica, dovrà predisporre un elenco delle progettazioni, inserendole nella sezione separata del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDIS-web). Le progettazioni saranno suddivise per annualità e identificate da un codice unico di progetto (CUP).
L’ISPRA adeguerà la sezione del ReNDIS-web entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento, in conformità alle indicazioni del Dipartimento Casa Italia. Le regioni e le province autonome dovranno validare le progettazioni sulla piattaforma ReNDIS-web per ottenere il parere delle Autorità di bacino distrettuali.
Le regioni e le province autonome approveranno la graduatoria delle progettazioni entro trenta giorni dal rilascio del parere favorevole. È possibile modificare la graduatoria solo per le annualità successive alla prima, entro il 31 marzo dell’anno corrispondente, purché non sia già avvenuto l’affidamento della progettazione.
Il testo del decreto in Gazzetta Ufficiale