La disciplina delle equipollenze nei Bandi di Concorso non può più essere affermata in termini dubitativi, dopo l’esposizione logica ed inconfutabile che, alla luce dei già chiarissimi principi generali dell’attività amministrativa, è contenuta nella Sentenza del Consiglio di Stato – sez. V – 16/01/2015, n. 71.
La Sentenza del Consiglio di Stato – sez. V – 16/01/2015, n. 71.
La sentenza ha respinto un ricorso secondo cui i titoli di studio equipollenti ex lege sono da ritenersi tacitamente ammessi nei bandi di concorso che non li richiamino. Infatti, sulla base di questo assunto, il ricorrente sosteneva che, se un bando di concorso prevede i titoli equipollenti, si tratta automaticamente delle equipollenze sostanziali.
La sentenza ha opposto l’evidenza contraria, affermando che anche i titoli equipollenti per legge sono ammessi solo se richiamati espressamente dal bando di concorso, stante il principio dell’autonomia delle amministrazioni nella scelta delle professionalità ritenute idonee per i posti da ricoprire (qualora l’amministrazione che procede limiti la partecipazione ad un procedimento di assunzione a chi sia in possesso di una determinata laurea, la sua volontà è chiara e determinata, per cui non può esserle imposta l’acquisizione di professionalità diverse sulla base di una valutazione di equipollenza che essa ha escluso).
La disciplina delle Equipollenze nei Bandi di Concorso
La sentenza precisa che, conseguentemente, ove il bando ammetta i titoli equipollenti senza specificare “ex lege” (es: laurea in ingegneria informatica o equipollenti), il provvedimento di esclusione della domanda di ammissione al concorso è validamente impugnabile solo se fa valere le equipollenze di legge.
Quanto, invece, alle equipollenze eventualmente stabilite in via amministrativa (le equipollenze sostanziali), nella sentenza si legge che la loro ammissione è subordinata ad atto che le individui preventivamente, essendoci altrimenti automatica lesione dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità dell’attività amministrativa. È, pertanto, chiaro che, anche in ipotesi di mancata previsione, nel bando, delle equipollenze di legge, che sia seguita da ammissione delle stesse, si verifica la medesima violazione.
Considerazioni conclusive
Rimane da tener presente che un’eventuale previsione generica (es: laurea in discipline giuridiche o economiche) sarebbe comunque oggettivamente discutibile, non potendo non essere intesa come possibilmente contenente il richiamo delle equipollenze di legge.
I bandi di concorso devono, quindi, essere predisposti in termini chiari ed univoci.
In conclusione, la sentenza 71/2015 ha posto fine ad un dibattito sulle equipollenze reso problematico da quelle precedenti vecchie sentenze secondo le quali le equipollenze di legge vanno sempre ammesse.
Ora come allora, comunque, tali sentenze, se potessero essere ritenute valide, evidenzierebbero solo l’obbligo delle amministrazioni di annullare i propri bandi di concorso richiedenti titoli di studio non generici, ma specifici (es: laurea in giurisprudenza), non potendosi procedere, senza nuovo bando, ad ammissioni di fatto di altri titoli, se non in concreta violazione di principi generali dell’attività amministrativa (nelle procedure concorsuali, la lex specialis non può essere disapplicata in corso di procedimento, salvo ovviamente l’esercizio del potere di autotutela: cfr. Consiglio di Stato, dalla sentenza n.224 del 11/2/1998, sez. V, alla sentenza n. 1173 del 22/3/2016, sez. V).