equipollenzeEcco un commento sulla disciplina delle Equipollenze nei Bandi di Concorso.


Ieri, questa Redazione ha pubblicato l’articolo “La disciplina delle equipollenze nei bandi di concorso“. È adesso opportuno un breve commento.

 

Posto che la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V – 16/01/2015, n. 71,  in relazione all’oggetto del ricorso, afferma, con implicita chiarezza, che la mancanza, all’atto del bando di concorso, di preventiva individuazione dei titoli di studio equipollenti in via sostanziale è, in ipotesi di ammissione degli stessi a posteriori, indicativa di possibile procedura pilotata, è evidente che la medesima violazione può verificarsi ove vengano ammessi titoli di studio equipollenti per legge, senza che siano previsti nel bando.

 

In effetti, cosa può concretamente succedere in entrambi i suddetti casi?

 

La risposta è ovvia: ammissione non dichiarata di non aventi titolo e concreta agevolazione – sul piano della possibilità di vincere il concorso, o comunque di conseguire un’utile idoneità – di questi ultimi, per effetto del minor numero di domande di partecipazione che c’è stato a seguito della mancata previsione, nel bando, delle equipollenze, vale a dire grazie a quella corretta moltitudine di potenziali aspiranti che, non possedendo il titolo di studio richiesto, non ha fatto domanda di concorso.

 

Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il numero dei posti messi a concorso è sempre estremamente inferiore al numero delle domande di partecipazione, per cui l’abbattimento numerico  di queste ultime può anche essere l’inizio di un percorso finalizzato.

 

I successivi idonei possono, quindi, avere interesse a vedere quali siano i titoli di studio posseduti da chi, vincitore o meno, li precede nella graduatoria finale.

 

In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato n. 71/2015 vuole salvaguardare la gestione dei concorsi pubblici dalle gravi insidie che possono nascondersi dietro l’ammissione irregolare delle equipollenze.