testLe conclusioni a cui è pervenuta la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con la sentenza 18/2018, che ha condannato per danno erariale l’intera commissione di concorso.


 

Nel caso di specie, i partecipanti al concorso lamentavano l’ipotesi dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e palese disparità di trattamento poiché il vincitore del concorso avrebbe sbagliato nella indicazione della norma sanzionatoria da applicare nel caso prospettato nella prova pratica del concorso.

 

Tanto più che anche il 5° e il 6° classificato avevano effettuato lo stesso errore ed erano stati valutati con il punteggio di 21/30 contro i 28/30 del vincitore. L’illogicità è altresì manifesta dal momento che al candidato che aveva correttamente risolto il caso prospettato era stato assegnato lo stesso punteggio di 21/30.

 

Posto che nella specie, ricorre una procedura concorsuale a tutti gli effetti, come affermato nella sentenza del TAR, per cui è irrilevante la differenziazione tra selezione e concorso dedotta dalla difesa, ciò che rileva nella fattispecie, è l’annullamento in sede giurisdizionale degli atti di concorso per manifesta illogicità del più elevato punteggio attribuito al vincitore per la prova, per contrasto tra questo punteggio di eccellenza e l’imprecisa indicazione dello stesso; per disparità di punteggio attribuito al vincitore e agli esclusi che avevano correttamente individuato la disposizione da applicare al caso prospettato. Tali condivisibili affermazioni riassumono le valutazioni delle operazioni effettuate dalla Commissione.

 

I giudici amministrativi avevano concluso evidenziando nella sentenza che la valutazione da parte della commissione esaminatrice è fondata su un presupposto di fatto errato e radicalmente irrazionale, irragionevole, manifestamente illogica e discriminatoria e gravemente scorretta. A fronte di questa evidente mancanza di trasparenza, la Procura ha chiesto la condanna della commissione per danno erariale pari a tutte le spese patite dall’amministrazione.

 

Esclusa nel caso specifico la prescrizione del danno erariale poiché la colpa grave dei commissari è desumibile in via diretta dall’annullamento in sede giurisdizionale degli atti di concorso per manifesta illogicità del più elevato punteggio attribuito al vincitore per la prova.