Agevolazioni per oltre 4000 imprese della ZFU de L’Aquila: è stato pubblicato l’elenco che assolve l’obbligo di comunicazione della concessione dell’aiuto  alle imprese agevolate.

Con decreto del Direttore generale per l’Incentivazione delle attività imprenditoriali, in data 30 luglio 2013, è stato approvato l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella Zona Franca Urbana del comune dell’Aquila, come da decreto interministeriale del 26 giugno 2012.

 

Modalità di fruizione delle agevolazioni

La fruizione delle agevolazioni potrà avvenire con le modalità e nei  termini indicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  entrate di cui all’art. 12, comma 1, del decreto 26 giugno  2012, pubblicato nel sito dell’ Agenzia delle entrate.

Il codice tributo per l’utilizzo delle agevolazioni è istituito con risoluzione n. 56.

Modalità di fruizione delle agevolazioni per soci delle società trasparenti

Al fine di consentire la fruizione dell’esenzione delle imposte sui redditi anche ai soci delle società “trasparenti”, come indicato nella circolare n.39/E del 24 dicembre 2013 dell’Agenzia dell’Entrate, le Società interessate potranno indicare i dati identificativi di ciascun socio, compreso il relativo codice fiscale, nell’apposito modulo di istanza.

Il modulo, firmato digitalmente dal rappresentante legale o  procuratore, va inviato via PEC a  dps.iai.div11@pec.sviluppoeconomico.gov.it, allegando in caso di  firma del procuratore anche copia dell’atto di procura con  autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell’ dell’articolo 21 comma 2 del DPR n. 445/2000.

Per utilizzare l’agevolazione attraverso il modello F24, oltre a  seguire  le istruzioni già rese note dall’Agenzia delle Entrate, i soci dovranno  indicare il proprio codice fiscale ed i relativi dati anagrafici nella  sezione “contribuente” del modello F24; il codice fiscale della società  beneficiaria dell’agevolazione dovrà essere indicato nel campo  denominato “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o  curatore fallimentare” e nel campo successivo, denominato “codice  identificativo”, dovrà essere indicato il codice 62.

FONTE: Ministero dello Sviluppo Economico

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