bando gara commistioneL’Autorità nazionale anticorruzione ha espresso un parere di precontenzioso del 9 settembre 2015, n. 148 riguardante un appalto di servizi, rispetto al quale si è pronunciato sulla possibilità di considerare in sede di valutazione delle offerte determinati requisiti del concorrente.

 

Oggetto specifico della questione era riguardante le clausole dei bandi di gara che introducono, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, le caratteristiche dell’affidatario quali l’organizzazione, l’organico e la sede operativa nel territorio ed attribuiscono ad esse un punteggio all’interno del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Esse integrano una violazione del divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta.

 

Il parere riconosce che la clausola era tale da determinare una commistione tra criteri di valutazione dell’offerta e requisiti soggettivi in quanto gli elementi di valutazione dell’offerta riguardavano caratteristiche organizzative e soggettive del concorrente, ad esempio l’esperienza pregressa maturata dal medesimo o il suo livello di capacità tecnica e specializzazione professionale, le quali, in linea di principio, possono legittimamente rilevare solo in sede di ammissione alla gara.

 

Il Consiglio ha ritenuto che nel caso di affidamento del Servizio di riscossione volontaria, concordata e/o coattiva dei canoni per consumi idrici dovuti dagli utenti morosi, da parte del gestore del servizio idrico integrato, poiché il rapporto sussistente tra il gestore del servizio idrico integrato e l’utente ha natura privatistica e trova, infatti, la propria fonte nel contratto di utenza – l’iscrizione all’Albo ministeriale degli agenti della riscossione, di cui agli artt. 52 e 53, D.lgs 446/1997 non sia obbligatoria; ritiene che le clausole dei bandi di gara in contestazione che introducono, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, le caratteristiche dell’affidatario quali l’organizzazione, l’organico e la sede operativa nel territorio ed attribuiscono ad esse, peraltro senza ponderazione, un punteggio all’interno del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa integrino una violazione del divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta.

 

Va anche considerato che “il rapporto sussistente tra il gestore del servizio idrico integrato e l’utente ha natura privatistica. Le tariffe corrisposte al predetto gestore dall’utente costituiscono dei corrispettivi di diritto privato. Ne consegue che, stante quanto precisato e alla luce della normativa dettata in subjecta materia, la riscossione della tariffa mediante ruolo è assoggettata alle disposizioni generali e, a norma dell’art. 21 del D.lgs 46 del 1999, al presupposto che il relativo credito da riscuotere mediante l’iscrizione a ruolo risulti da titolo avente efficacia esecutiva” (Cass. Civ. III, 4 luglio 2011, n. 14628). Tale tariffa trova, infatti, la propria fonte nel contratto di utenza, mentre, secondo la disciplina previgente, invece, esso era costruito come tributo (Cass. civ. V, 06 giugno 2014, n. 12763).

 

Dunque, fermo restando il divieto di commistione tra requisiti soggettivi ed elementi oggettivi, occorre sempre effettuare una valutazione specifica del caso concreto e, pertanto, nella valutazione delle offerte di un appalto è illegittimo valutare requisiti soggettivi del concorrente.

 

In allegato potete consultare il testo completo del parere dell’ANAC.