E’ stato spostato al 30 giugno il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento dei benefici per esposizione all’amianto. Lo comunica l’Inps nel messaggio n. 2489/2015.
La scadenza riguarda la deroga al regime previdenziale previsto per le attività con esposizione all’amianto introdotta dall’art. 1, comma 115, della legge n. 190/2014 (Stabilità 2015). La norma, in particolare, ha previsto a favore dei lavoratori iscritti all’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) e assicurati per il rischio malattie professionali all’Inail, la possibilità di presentare domanda all’lnps per il riconoscimento della maggiorazione contributiva del periodo d’esposizione all’amianto in attività lavorativa, secondo il regime (più favorevole) vigente al tempo in cui l’esposizione si è avuta.
Il beneficio consiste, quindi, nell’applicazione del coefficiente 1,5 (oggi 1,25) al periodo contributivo di esposizione all’amianto, da far valere sia ai fini del diritto sia della misura della pensione (oggi, invece, solo ai fini della misura).
Interessati alla deroga dunque sono i soggetti che hanno periodi d’esposizione all’amianto, ma sono necessarie anche le seguenti condizioni: siano iscritti all’Ago e assicurati all’Inail; siano dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i propri dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa; abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge; avendo presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali secondo la vigente disciplina (art. 47 dl n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003). L’Inps ha precisato che sono invece esclusi gli iscritti a fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell’Ago e i lavoratori non soggetti all’assicurazione Inail (circolare n. 8/2015).
La domanda può essere presentata entro il prossimo 30 giugno. Il termine, originariamente fissato al 31 gennaio 2015, è stato prorogato dal comma 12vicies bis dell’art. 10 del dl n. 192/2014, convertito dalla legge n. 11/2015