Promosse 235 su 410 domande presentate dagli enti locali per il finanziamento degli interventi di rimozione e bonifica dell’amianto dagli immobili pubblici.
Con il Dm Ambiente n. 510 del 27 novembre scorso è stato approvato l’elenco delle richieste ammesse e gli importi finanziati in base al Dm Ambiente n. 1/STA del 10 gennaio 2017 che ha individuato le regole applicative per attribuire i fondi per la bonifica degli edifici pubblici, con priorità per scuole e situazioni di particolare rischio (amianto friabile).
Le richieste di finanziamento per bonifica amianto presentate dal 30 gennaio 2017, data di apertura della piattaforma informatica accessibile di cui al sito www.amiantopa.minambiente.ancitel.it, e sino al 30 aprile 2017, sono risultate in totale 410 (quattrocentodieci).
Bonifica amianto
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1/STA del 10 gennaio 2017, non possono essere oggetto di finanziamento:
a) la progettazione di interventi di ripristino, la realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;
b) le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e la loro messa in opera;
c) gli incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell’ammissione al finanziamento;
d) la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell’ammissione al finanziamento.
L’Inail specifica che per i materiali in matrice friabile (cioè che possono essere sbriciolati con una semplice pressione) la rimozione deve avvenire mediante confinamento statico e dinamico ovvero l’installazione di una barriera a tenuta di polvere in grado di separare le aree da bonificare dal resto dell’edificio.