Voluntary-Disclosure-2Online la bozza dello schema di relazione da inviare al Fisco a corredo dell’istanza di adesione alla “nuova” voluntary disclosure, la procedura di collaborazione volontaria i cui termini sono stati riaperti dal Dl 193/2016 (“collegato fiscale” alla legge di bilancio 2017).


Deve contenere tutte le informazioni necessarie a ricostruire gli investimenti o le attività finanziarie detenute all’estero e a determinare i maggiori imponibili, e va corredata dalla relativa documentazione. Prosegue, così, la fase di consultazione, aperta in occasione della pubblicazione della bozza del modello per la richiesta di accesso e delle relative istruzioni, per raccogliere osservazioni e suggerimenti degli operatori che, a tale scopo, potranno scrivere all’indirizzo e-mail dc.acc.min@agenziaentrate.it.

Voluntary Disclosure: cosa deve contenere la relazione d’accompagnamento?

Lo schema pubblicato oggi propone due sezioni: “introduzione” e “prospetto di riconciliazione”. La prima deve essere utilizzata per fornire un quadro generale di tutte le violazioni oggetto di emersione, delle modalità e dei momenti in cui sono state realizzate e commesse, specificando se la collaborazione volontaria ha a oggetto anche contanti o valori al portatore. Il “prospetto di riconciliazione”, come suggerisce la denominazione, serve da collegamento tra i documenti presentati e quanto riportato nel modello.

In particolare, la relazione deve contenere le informazioni necessarie per determinare, in maniera analitica e per ogni annualità oggetto della procedura:

  • l’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona; i redditi che sono serviti per costituirli o acquistarli; i redditi che derivano dalla loro dismissione o dal loro utilizzo a qualunque titolo
  • l’ammontare delle attività e dei redditi oggetto di emersione in assenza di violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale
  • gli eventuali maggiori imponibili con riferimento alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive, all’Irap, all’Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero), all’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero), ai contributi previdenziali, all’Iva e alle ritenute.

Inoltre, la relazione deve fornire adeguate informazioni anche sui soggetti in qualche modo collegati con le attività estere oggetto della procedura.

La presentazione

La relazione e la documentazione utile alla ricostruzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero e alla determinazione dei maggiori imponibili devono essere trasmesse via Pec all’indirizzo indicato nella ricevuta rilasciata dopo la presentazione dell’istanza di adesione. I termini per presentare la documentazione scadono il 30 settembre 2017.

Se la documentazione allegata alla relazione è in lingua straniera, va prodotta anche una traduzione in italiano. In particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dallo stesso contribuente; se, invece, è redatta in un’altra lingua, occorre una traduzione giurata.

Per i contribuenti con domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano, non serve traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

In caso di documentazione redatta in sloveno, è sufficiente una traduzione non giurata, se il contribuente, residente nel Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

 


Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Sonia Angeli