Le Entrate rispondono ai dubbi su beneficiari, calcoli e modalità di erogazione.
Il credito Irpef scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno
del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione.
Non concorrono al superamento del limite di 26mila euro le somme percepite a titolo di
incremento della produttività che godono di una imposta sostitutiva del 10% mentre le stesse
somme, a esclusivo vantaggio del lavoratore, vengono conteggiate per calcolare l’imposta
lorda da confrontare con le detrazioni da lavoro dipendente. Sono solo alcuni dei dubbi risolti
dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E di oggi, che risponde ai quesiti
sull’applicazione del credito previsto per l’anno in corso dal Dl n. 66/2014 a favore dei titolari
di reddito di lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati).
Indennità per disoccupazione, mobilità e Cig, il bonus è automatico – Il credito Irpef
scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come
la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Il diritto al bonus,
infatti, come chiarisce la circolare, è da considerarsi “automatico”, perché le somme percepite
costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente,
quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. In particolare, l’entità del credito va
calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che
danno diritto alle indennità. Naturalmente, spetta all’ente erogatore, in qualità di sostituto
d’imposta, il compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo
importo sulla scorta dei dati in suo possesso.
Bonus Irpef, fuori dal conto i redditi da produttività soggetti a imposta sostitutiva – I
redditi soggetti all’imposta sostitutiva per l’incremento di produttività non rientrano nel
calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, che fa perdere il diritto al bonus Irpef. Nel 2014
la retribuzione di produttività individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale
non può essere complessivamente superiore a 3mila euro lordi e questa cifra non contribuisce
al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito complessivo. Allo stesso tempo,
precisa il documento di prassi, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta
sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica
della “capienza” dell’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da
lavoro spettanti.
Il bonus passa agli eredi – Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro
periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore
deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel
relativo modello.
Calcolo del credito da erogare nel periodo di paga con criteri oggettivi – La circolare
specifica gli step che il sostituto d’imposta deve seguire per il calcolo del credito. Una volta
calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di
giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Per semplicità di applicazione, è comunque
possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la
ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014. Ad
esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno 2014 l’importo del
credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese
per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014.
Il credito varia in base al periodo di impiego nell’anno – Nel caso di contribuenti che
hanno lavorato solo una parte dell’anno, inoltre, il sostituto d’imposta deve calcolare il credito
sulla base del periodo di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore il cui reddito
complessivo è di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un
credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120). Dopo aver individuato l’importo complessivo del
credito spettante, particolare attenzione dovrà poi essere posta nella ripartizione del bonus
nelle varie buste paga da maggio in poi. Infatti, l’importo da erogare nel mese andrà
parametrato in base ai giorni di cui è composto il singolo mese di retribuzione.
Bonus Irpef, nel conto anche i redditi da cedolare secca – Il documento di prassi di oggi
precisa che con l’obiettivo di verificare il limite di 26mila euro, oltre il quale il lavoratore
non ha diritto al “Bonus Irpef”, si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall’affitto
di immobili assoggettati a cedolare secca.
Recupero del credito senza il limite di 700.000 euro – Il recupero mediante compensazione
in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto al limite annuale di 700mila euro
previsto dall’articolo 34 della legge n. 388/2000.
Il testo della circolare è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it, nella sezione
“Normativa e prassi”.
FONTE: Agenzia delle entrate