Per pagare le cartelle di Equitalia con la definizione agevolata c’è tempo ancora fino al
31 maggio. Il termine, infatti, è stato prorogato con il decreto legge n. 16 del 6 marzo
2014, convertito nella legge del 2 maggio 2014 n. 68. Pertanto, entro il 31 ottobre
2014, e non più il 30 giugno, Equitalia trasmetterà a ciascun ente interessato l’elenco
dei debitori che hanno pagato tempestivamente e, tramite posta ordinaria, informerà
dell’avvenuta estinzione del debito coloro che hanno effettuato il versamento.
Con la proroga la sospensione della riscossione dei debiti interessati dalla definizione
agevolata slitta dal 15 aprile al 15 giugno 2014.

La Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n.147) prevede la possibilità di
pagare in un’unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a
ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a
Equitalia per la riscossione. Rientrano nell’agevolazione, per esempio, le entrate
erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non
erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da
Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze
di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps,
Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi
da quelli ammessi (l’elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it). La definizione
agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre
situazioni particolari.

I tributi interessati. La definizione agevolata riguarda le cartelle e avvisi di
accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia
delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali
(per esempio Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati
a Equitalia entro il 31 ottobre 2013.

Verifica delle cartelle. Per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella
definizione agevolata i contribuenti devono prendere visione della propria situazione
debitoria, verificare la data in cui le somme dovute sono state affidate all’agente della
riscossione e il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni sono tutte contenute
nell’estratto di ruolo che si può chiedere agli sportelli di Equitalia.

Cosa non si paga. Per tutte le cartelle/avvisi che rientrano nell’agevolazione il
contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora che maturano dalla data di notifica
della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti.
Inoltre, per le cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate, e quindi
riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata
iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo.

Cosa si paga. Chi sceglie di aderire dovrà pagare il residuo del debito (al netto degli
interessi non dovuti), l’aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure
attivate. Equitalia invierà entro il 31 ottobre mediante posta ordinaria una
comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato
nei termini previsti.

Dove e come pagare. È possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di
Equitalia, negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando nel campo “Eseguito da”,
oltre ai dati personali, anche la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”. Per la corretta
ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un bollettino F35, completo di codice
fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.

FONTE: Equitalia

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