La Circolare n. 77684 del 9 maggio 2014 fornisce chiarimenti sull’obbligo di iscrizione della PEC delle imprese individuali e delle società nel registro delle imprese, in relazione all’iscrizione della medesima PEC su due distinte imprese.

Con nota prot. n. 17942 del 24/04/2014 (trasmessa via PEC) codesto ufficio del registro delle imprese espone quanto segue:

L’Ufficio del registro delle imprese di Taranto ha ricevuto diverse segnalazioni da parte delle imprese relative all’iscrizione del proprio indirizzo PEC (indirizzo che la parte dichiara regolarmente registrato e utilizzato dalla stessa) da parte di altra impresa.
Considerato che l’indirizzo PEC iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nell’INI-PEC, diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l’Autorità Giudiziaria e l’Amministrazione Finanziaria, si chiede di voler chiarire se, nei casi in cui emerga l’iscrizione di una medesima PEC su due distinte imprese, tra loro non collegate:

a) si debba avviare il procedimento di cancellazione d’ufficio ex art. 2190 c.c.;
b) ovvero, sia affidato al Conservatore il compito di provvedere ad aggiornare i relativi dati, dovendosi ritenere l’indirizzo PEC una notizia REA (Circolare n. 3611/C del 20/07/2011).

Al riguardo, considerato quanto previsto dall’art. 16, cc. 6 e 6-bis del DL 185/08, e dall’art. 5, cc. 1 e 2, del DL 179/2012, si ritiene non sussistano dubbi sul fatto che quelli in parola sono, a tutti gli effetti, obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

Nel caso in cui, pertanto, si rilevi, d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un’altra (o di più altre) – ovvero, comunque, l’iscrizione sulla posizione di un’impresa di un indirizzo PEC che non sia<<proprio>> della stessa – dovrà avviarsi la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell’art. 2191 c.c., previa intimazione, all’impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l’indirizzo registrato con un indirizzo di PEC <<proprio>>.

Sembra opportuno evidenziare, d’altra parte, che i casi segnalati da codesta Camera sono presumibilmente rilevabili su tutto il territorio nazionale.

La Scrivente ha già avuto occasione di chiarire, a tale riguardo (v. la nota prot. n. 120610 del 16/07/2013, all. 1), che precedenti indicazioni operative fornite in passato – secondo cui era possibile, per le imprese, indicare l’indirizzo di PEC di un terzo ai fini dell’adempimento pubblicitario in parola – sono da ritenersi ormai superate alla luce della successiva evoluzione normativa, risultando oggi indubitabile che per ogni impresa (sia essa societaria o individuale) debba essere iscritto, nel registro delle imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile.

Resta inteso che alle imprese nei cui confronti sia eventualmente adottato il provvedimento di cancellazione d’ufficio dell’indirizzo di PEC, si applicherà la specifica sanzione prevista dall’art. 16, c. 6-bis, del DL 185/08 (nel caso delle società), e dall’art. 5, c. 2, secondo
periodo, del DL 179/12 (nel caso delle imprese individuali), secondo le modalità indicate nel proprio parere prot. n. 141955 del 29/08/2013 (all. 2).

La presente lettera-circolare é inviata anche all’Agenzia per l’Italia digitale, affinché possa intervenire con eventuali puntualizzazioni sull’argomento, ove ritenuto opportuno.

allegato 1

allegato 2

FONTE: Ministero dell’economia

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