Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale” (commi da 1 a 7 dell’articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificati dall’art. 16, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, dall’art. 1, comma 437, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dall’art. 1, comma 544, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

È stata predisposta l’applicazione per l’acquisizione delle informazioni concernenti il cosiddetto patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”. Il comune che prevede di conseguire, nel 2014, un differenziale positivo rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno può comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno 2014, l’entità dello spazio finanziario che è disposto a cedere.

Il comune che prevede di conseguire, nel 2014, un differenziale negativo rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno può richiedere, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sito web appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno 2014, lo spazio finanziario di cui necessita per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale (per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, gli spazi finanziari sono destinati anche per pagamenti relativi agli impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all’esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013).

Il comune che nel 2014 riceve spazi finanziari, nei due anni successivi aumenta (peggiora) il proprio obiettivo di un importo complessivo pari agli spazi finanziari ricevuti.

Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni cedenti, l’attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

Qualora l’entità degli spazi ceduti superi l’ammontare degli spazi finanziari richiesti, l’utilizzo degli spazi ceduti è ridotto in misura proporzionale.

Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo.

Si prega di prestare attenzione alla correttezza delle richieste, soprattutto con riferimento all’unità di misura che è in migliaia di euro (euro/1.000). Si rammenta, al riguardo, che, decorsa la data del 15 giugno, non è più possibile rettificare i dati. Il miglioramento (o il peggioramento) dell’obiettivo dell’anno in corso e del biennio successivo conseguente al patto nazionale è operato sulla base dei predetti dati.

La variazione dell’obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito nel 2014 (calcolata per difetto nel 2015 e per eccesso nel 2016).

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell’obiettivo, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo. La rimodulazione dell’obiettivo conseguente all’applicazione del meccanismo di compensazione nazionale “orizzontale” trova evidenza nella fase 4-B del modello di calcolo degli obiettivi programmatici OB/14/C presente nel sito web dedicato al patto di stabilità interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto.

Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, anche per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all’esercizio 2014. In assenza di tale certificazione, nell’anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari ceduti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

Il modello del monitoraggio, MONIT/14, prevede la rilevazione, nella voce “PagRes”, dei pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui al comma 6 dell’articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per il pagamento di residui passivi di parte capitale (e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all’esercizio 2014) non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, determinando un peggioramento dell’obiettivo 2014, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

FONTE: Ragioneria generale dello Stato

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