Il rinvio operato dall’articolo 62 del decreto legislativo 546/1992 alle norme sui ricorsi per cassazione deve ritenersi “formale” e “mobile” e non “materiale” e “fisso”

Le modifiche apportate al ricorso per cassazione dal Dl 83/2012 (“decreto crescita”), sono applicabili anche al processo tributario.
Ciò in considerazione del “valore costituzionale dell’unità della giurisdizione e della limitazione dei margini di specialità ammessi nel nostro ordinamento”, che si palesa nella “riduzione dei margini di specialità del processo tributario destinata ad arrestarsi… alla soglia del giudizio di legittimità”.

È quanto chiarito dalle sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza 7 aprile 2014, n. 8053.

La questione
L’articolo 54 del Dl 83/2012 ha apportato alcune modifiche al libro secondo del codice di procedura civile in materia di appello e di ricorso per cassazione.
In particolare, è stata prevista la sostituzione del n. 5) del primo comma dell’articolo 360, concernente il vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” con il seguente: “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Inoltre, è stato inserito l’articolo 348-ter, il quale, all’ultimo comma, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello – che confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto, poste a base della decisione appellata – può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell’articolo 360 cpc.

Tuttavia, considerato che l’articolo 54, comma 3-bis, del “decreto crescita” prevede che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”, si è posto il dubbio dell’applicabilità di tali modifiche normative ai ricorsi per cassazione avverso le pronunce delle Commissione tributarie.

Con l’ordinanza 23273/2013, la sezione sesta civile della Cassazione, pur precisando di condividere la tesi favorevole all’applicazione di tale modifica normativa sul rilievo che “l’art. 54, comma 3 bis… riguarda solo il processo tributario vero e proprio (primo e secondo grado) delineato dalla L. n. 546 del 1992, mentre il giudizio di cassazione, anche ove verta in materia tributaria, non è più ‘processo tributario’ ed è disciplinato dalle disposizioni del codice di procedura civile”, ha rilevato che “nella dottrina sembra prevalere l’opinione opposta secondo cui la riforma in questione non tocca il processo di cassazione, quando formino oggetto di ricorso sentenze delle Commissioni Tributarie”. Conseguentemente, con l’ordinanza in questione, i predetti dubbi sono stati posti all’attenzione delle sezioni unite.

La sentenza
Con la sentenza 8053/2014, le sezioni unite della Cassazione, dopo aver precisato che il rinvio operato dall’articolo 62 del Dlgs 546/1992 alle norme sui ricorsi per cassazione deve ritenersi “formale” e “mobile” e non “materiale” e “fisso”, hanno chiarito che ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze delle Commissioni tributarie si applicano sia il nuovo n. 5) dell’articolo 360, cpc, sia l’ultimo comma del citato articolo 348-ter.
In particolare, le sezioni unite hanno precisato che il nuovo n. 5 dell’articolo 360 deve essere interpretato non più come omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. L’omesso esame di elementi istruttori, invece, non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Le sezioni unite hanno, poi, precisato che, a seguito della riforma processual-civilistica, è venuto meno il controllo della motivazione con riferimento al parametro della “sufficienza”, mentre è rimasto il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione.
Tuttavia, con riferimento a questi ultimi parametri, il vizio di motivazione si converte nel vizio di “violazione di legge” (articolo 132, n. 4, cpc ai sensi del motivo n. 3) dell’articolo 360), sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata e prescinda dal confronto con le risultanze processuali. Si tratta, in buona sostanza, dei casi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa od obiettivamente incomprensibile”.

Alla luce di tali argomentazioni, le sezioni unite hanno precisato che, in sede di predisposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente che intende far valere la violazione del vizio di motivazione di cui al n. 5 dell’articolo 360 cpc deve indicare il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato emergente dalla sentenza o dagli atti processuali da cui ne risulti l’esistenza, il momento e la sede processuale in cui tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la decisività del fatto stesso.

Conclusioni
Le sezioni unite della Cassazione hanno evidenziato che la specializzazione del giudizio di legittimità in materia tributaria si pone soltanto in una prospettiva futura e non anche di diritto vivente. Infatti, come rilevato dalla sentenza in commento, la “delega fiscale” approvata con legge 23/2014, all’articolo 10, recante disposizioni per la revisione del contenzioso tributario, ha invitato il legislatore delegato a introdurre norme “per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell’organo giudicante”. Ciò, a giudizio della Corte suprema, significherebbe che, per il momento, il legislatore non intende “favorire un accrescimento dello spessore di specialità del processo tributario… ma semmai incoraggiare quel processo di assimilazione alle regole ordinarie…”.

FONTE: Fisco Oggi, giornale on line dell’Agenzia delle entrate
AUTORE: Michela Grisini
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