Esame, da parte della Commissione Elettorale Circondariale, delle candidature alla carica di Sindaco, delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale.
(artt. 30 e 33, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione Elettorale Circondariale, rispettivamente:
- al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature;
- al Prefetto, per la stampa delle schede di votazione.
(art. 31 e 34, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)