OGGETTO: Tassazione dei redditi dei terreni posseduti e condotti da
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i
quali è dovuta la cd “mini Imu” per l’anno 2013.

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti, da parte delle
associazioni di categoria, in merito alle modalità di compilazione della dichiarazione
dei redditi in presenza di redditi dei terreni e, in particolare, di quelli posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, per i quali
risulti dovuta la cd. “mini Imu” per l’anno d’imposta 2013.
Preliminarmente, si evidenzia che l’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23 prevede che l’Imu sostituisce, per la componente immobiliare,
l’Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni
non locati.
Si sottolinea che l’effetto di sostituzione opera anche qualora l’Imu risulti
giuridicamente dovuta, ma non sia stata versata ad esempio per effetto del
riconoscimento delle detrazioni.
Per quanto concerne i terreni, come chiarito dalla circolare del Dipartimento
delle Finanze n. 3 del 18 maggio 2012 e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5
dell’11 marzo 2013, tale effetto sostitutivo si esplica sulla componente dominicale dei
terreni non affittati.
Per l’anno d’imposta 2013, con i decreti legge n. 54 del 2013, n. 102 del 2013 e
n. 133 del 2013, è stato previsto che non sia dovuta l’Imu con riferimento ai terreni
agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legge
n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola.
Tuttavia, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 5, del citato decreto
legge n. 133 del 2013, il contribuente era tenuto a versare, entro il 24 gennaio 2014,
una quota (mini Imu), pari al 40 per cento, dell’eventuale differenza tra l’Imu
risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione deliberate dal comune per
l’anno 2013 e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di
base previste dalle norme statali.
Con riferimento a tale ipotesi, si ritiene, coerentemente alle valutazioni espresse
al riguardo dal Dipartimento delle Finanze, che trovi comunque applicazione l’effetto
sostitutivo Imu-Irpef. Nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/2014, nel
paragrafo “Terreni non affittati”, a pagina 15, viene, infatti, precisato che l’Imu
sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale del terreno anche se
per il 2013 è dovuta esclusivamente la mini Imu.
Una volta definita tale regola generale – principio di sostituzione Imu-Irpef
anche in presenza della sola mini Imu – nelle istruzioni vengono individuati due casi
nei quali l’Imu risulta non dovuta per l’anno 2013. Si tratta dei terreni ricadenti in aree
montane o di collina, delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977,
n. 984, per i quali è prevista l’esenzione dall’Imu, e dei terreni posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola per i quali, come evidenziato in premessa, in generale l’Imu non risulta
dovuta per il 2013.
In queste ultime ipotesi, il reddito dominicale del terreno, anche se non affittato,
deve essere assoggettato all’Irpef e alle relative addizionali. A tal fine, nel quadro A
del modello 730/2014, riservato ai redditi dei terreni, deve essere compilata la colonna
9 “Imu non dovuta”.
Qualora, invece, per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali risultasse dovuta la mini Imu, si applicherebbe il
generale principio di sostituzione Imu-Irpef sopra descritto. 3
In conclusione, si riepilogano le modalità di compilazione della dichiarazione
dei redditi (modello 730/2014 e modello Unico Persone fisiche 2014) e il regime di
tassazione da applicare in presenza dei terreni oggetto della presente risoluzione:
1. terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali per i quali non è dovuta l’Imu per l’anno 2013:
a. nel quadro A va indicato il codice 2 nella colonna 9 “Imu non
dovuta”;
b. il reddito dominicale del terreno, anche se non affittato, è
assoggettato all’Irpef e alle relative addizionali;
2. terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali per i quali è dovuta la mini Imu per l’anno 2013:
a. nel quadro A non va compilata la colonna 9 “Imu non dovuta”;
b. il reddito dominicale del terreno non affittato non è assoggettato
all’Irpef e alle relative addizionali.

FONTE: Agenzia delle entrate

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