A distanza a quota fissa, con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori o altro, il gioco paga comunque al Fisco. Eventualmente anche con interessi e sanzioni.
Con la risoluzione 39/E del 15 aprile, per consentire il versamento, tramite l’F24 Accise, dell’imposta unica sulle scommesse a distanza a quota fissa, con modalità di interazione diretta tra singoli giocatori, delle sanzioni e relativi interessi, nonché delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato, sono stati istituiti i codici tributo:
– “5352” (imposta), “5353” (interessi), “5354” (sanzione per ritardato versamento)
– “5355” (imposta), “5356” (interessi), “5357” (sanzione per ritardato versamento), per le somme di competenza della regione Sicilia
– “5358” (sanzione), “5359” (interessi di mora), “5360” (sanzione, somme di competenza della regione Sicilia), “5361” (interessi di mora, somme di competenza della Regione Sicilia), in caso di ravvedimento.
I codici tributo devono essere esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: nel campo “ente”, la lettera “M”; nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (se non è presente, 999999); nel campo “mese”, il mese cui si riferisce il pagamento; nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento.
Invece, per il versamento, sempre mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato dell’imposta unica sulle scommesse a distanza a quota fissa, con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, nonché delle somme rateizzate sono stati istituiti anche i seguenti codici tributo:
– “5362” (imposta e interessi), “5363” (sanzioni)
– “5364” (imposta e interessi), “5365” (sanzioni), per le somme di competenza della regione Sicilia.
I codici tributo dovranno essere esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: nel campo “ente”, la lettera “M”; nel campo “provincia”, la sigla della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso la comunicazione di irregolarità; nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (se non è presente, 999999); nel campo “rateazione”, in caso di versamento rateale, il numero della rata (in caso di pagamento in unica soluzione, scrivere 0101); nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce la liquidazione automatizzata; nel campo “codice atto”, il codice dell’atto assegnato dall’ufficio che lo ha emesso.
Infine, per versare le somme dovute in caso di accertamento, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
– “5366” (imposta), “5367” (interessi), “5368” (sanzioni)
– “5369” (imposta), “5370” (interessi), “5371” (sanzioni), per le somme di competenza della regione Sicilia.
I codici tributo vanno esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: nel campo “ente”, la lettera “M”; nel campo “provincia”, la sigla della provincia ove ha sede l’ufficio che ha emesso l’avviso di accertamento; nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (se non è presente, 999999); nel campo “rateazione”, in caso di versamento in forma rateale, il numero della rata nel formato (in caso di pagamento in unica soluzione, va scritto 0101); nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce la violazione contestata; nel campo “codice atto”, il codice dell’atto assegnato dall’ufficio che lo ha emesso.
FONTE: Fisco Oggi, giornale on line dell’Agenzia delle entrate