I comuni, tra l’11 ed il 15 aprile, “dovranno contrassegnare esclusivamente i nominativi dei cittadini di altro Stato dell’Unione, già inseriti nella procedura “Gestione Optanti Comunitari”, le cui domande non siano state accolte. A tale scopo utilizzeranno l’apposita dicitura “optante ricusato”, presente tra i motivi di cancellazione.
n.b. L’accoglimento della domanda di iscrizione dovrà essere comunicato agli interessati, ai quali il comune farà altresì pervenire in tempo utile la tessera elettorale personale, di cui alla tabella d) allegata al d. P. R. 8 settembre 2000, n. 299.
(Decreto legge n. 408/94; circolare Ministero Interno n. 7/2014 del 20 febbraio 2014)