Costruzione non ultimata entro i termini previsti o vendita del terreno prima dell’edificazione: non occorre informare il Fisco, gli uffici finanziari ne sono già a conoscenza

Non è dovuta alcuna sanzione per la decadenza dell’agevolazione fiscale prevista per il trasferimento di immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati, dovuta alla mancata edificazione dell’area negli undici anni successivi all’acquisto o all’alienazione del terreno prima di avere ultimato l’opera residenziale programmata.
Si tratta, infatti, in entrambi i casi, di ipotesi che non richiedono al beneficiario l’obbligo di denunciare all’Amministrazione finanziaria il venir meno delle condizioni di accesso all’agevolazione (ex articolo 19 del Dpr 131/1986 – Tur imposta di registro).

Così risponde l’Agenzia, con la risoluzione 37/E, del 9 aprile, a una direzione provinciale dell’Entrate, nell’ambito di una consulenza giuridica.

La questione nasce dall’articolo 1, comma 25, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), che ha inserito all’articolo 1 della Tariffa, parte I, del Tur, un regime agevolato, con imposta di registro all’1%, per le compravendite di terreni inseriti in piani urbanistici particolareggiati, finalizzate all’attuazione di programmi di edilizia residenziale.

Per usufruire dello sconto, però occorre rispettare delle condizioni e, in particolare, due:

  • completare l’opera edificatoria prevista dal piano urbanistico entro cinque anni, termine prorogato di ulteriori sei anni e portato a undici anni dall’articolo 6, comma 6, del Dl 102/2013
  • non alienare l’immobile prima di aver realizzato la costruzione.

L’Agenzia delle Entrate può verificare, in entrambi i casi, utilizzando strumenti e documenti già in suo possesso, il rispetto di tali vincoli:

  • attraverso la procedura “Campione Unico”, nel quale sono iscritti tutti gli atti a regime agevolato, gli uffici accertano, infatti, il compimento delle opere oggetto dell’aliquota ridotta
  • attraverso la registrazione dell’atto di vendita gli uffici sono informati del trasferimento dell’immobile effettuato prima dell’ultimazione della costruzione residenziale.

Di conseguenza il contribuente non deve informare il Fisco del venir meno delle condizioni che hanno fatto scattare l’imposta di registro “scontata”.
La risoluzione chiarisce, quindi, che, in base a tali presupposti, non sono dovute né la sanzione per la mancata denuncia ai sensi dell’articolo 19 del Tur (articolo 69 del Dpr 131/1986), nè per il tardivo pagamento del tributo.

Perciò, decaduta l’agevolazione, all’ufficio non rimane che recuperare la differenza tra l’imposta ad aliquota ordinaria e quella ad aliquota agevolata, più gli interessi di mora, dalla data di registrazione dell’atto di acquisto del terreno edificabile inserito nel piano urbanistico particolareggiato.

Per completezza, è bene precisare, come si legge nella risoluzione, che l’imposta agevolata oggetto del caso esaminato, riguarda gli atti stipulati fino al 31 dicembre 2013, perché dall’1 gennaio 2014 il regime è stato soppresso dall’articolo 10, comma 4, del Dlgs 23/2011.

FONTE: Fisco Oggi, giornale on line dell’Agenzia delle entrate
AUTORE: Anna Maria Badiali
piani urbanistici