Scadenza del termine:
a) per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria;
b) per l’iscrizione nelle liste elettorali (2ª tornata revisione dinamica straordinaria) degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune;
(art. 32, comma 4, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)
c) per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune.
(art. 41, D.P.R. n. 223/1967)

Segnalazione al Consolato competente eventuali variazioni riguardanti elettori AIRE
(art. 4, comma 9, D.L. 408/1994, conv. in  legge 403/1994)