Dal 31 marzo, gli imprenditori che intendono acquistare beni strumentali per le proprie attività, potranno inviare le domande per godere delle agevolazioni previste dalla Nuova Sabatini, la norma che istituisce presso la Cdp un plafond fino a 2,5 miliardi di euro di risorse destinate a favorire lo sblocco del credito da parte della banche. Di seguito, segnaliamo alcune delle ultime risposte alle domande più frequenti pubblicate dal ministero per lo Sviluppo economico.
PREVENTIVI E TITOLI DI SPESA – All’atto della presentazione della domanda non è necessario presentare fatture o altri titoli di spesa, e nemmeno alla domanda di erogazione della prima quota di contributo che dovrà essere corredata solamente delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori.
RICHIESTA CONTRIBUTO – E’ possibile accedere al contributo solamente in presenza di un finanziamento bancario.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI – Possono rientrare tra le spese per le quali sono ammesse le agevolazioni se si tratta di “macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)”.
IMPIANTO EOLICO – Non è ammissibile tra le spese che possono godere dell’agevolazione.
ARREDI E ATTREZZATURE – Rientrano tra le spese ammissibili “purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento”.
IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI E OPERE MURARIE – Sono ammissibili gli impianti o le apparecchiature di riscaldamento e condizionamento comprese le relative opere murarie per le installazioni. L’impianto elettrico e l’impianto idraulico, invece, non sono ammissibili alle agevolazioni.
SPESE AMMISSIBILI – In generale, precisa il Mise, sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto di beni strumentali classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, “alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’articolo 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare ovunque localizzate nel territorio nazionale”.
FONTE: CGIA Mestre