Il 18 marzo scorso il TAR CAMPANIA, SEZ. III, con sentenza n. 1562, ha ribadito che nel caso di presentazione delle offerte in modalità cartacea sussiste la necessità dell’allegazione del documento di identità all’offerta presentata. Se infatti nel caso delle procedure telematiche la firma digitale libera dall’onere della produzione dal parte del legale rappresentante del proprio documento (cfr. Osservatorio Appalti e Contratti del 14/03/2014), ciò non può ammettersi per le procedure cartacee in quanto «nell’ambito della semplificazione documentale introdotta dalla legge sull’autocertificazione, l’allegazione della fotocopia del documento d’identità del dichiarante costituisce una formalità minima indefettibile, e ciò sia a fini di autoresponsabilità (in relazione alla comminatoria penale riconnessa al caso di dichiarazione mendaci), sia a fini di idonea riferibilità della dichiarazione al soggetto che la produce.». – Si veda, su tutti,Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2012, n. 1739 – Non può valere ad ovviare a tale carenza il potere di soccorso dell’amministrazione che, come è noto, può validamente intervenire solo per integrare o chiarire produzioni incomplete o poco chiare, ma non anche per sopperire alla mancata produzione di un documento essenziale, ciò che si tradurrebbe d’altra parte in un’inammissibile violazione della par condicio della procedura selettiva. L’esperienza della Centrale di Committenza ASMEL attraverso le procedure indette dagli Enti sul portale ASMECOMM ha evidenziato come la firma digitale nelle gare d’appalto risulti per l’Autorità di Gara uno strumento importante di semplificazione che libera la stessa da rischi interpretativi forieri spesso di ricorsi.
FONTE: Asmecomm (Sistema di Committenza Pubblica)