Il 21 marzo sono entrate in vigore le novità contenute nel testo, prime fra tutte quelle relative ai contratti a termine, all’apprendistato ed al Durc. Rifinanziato il fondo nazionale per i contratti di solidarietà.
Il decreto lavoro è approdato nella sua versione definitiva in Gazzetta Ufficiale. Da venerdì 21 marzo sono quindi efficaci le novità contenute nel testo, prime fra tutte quelle relative ai contratti a termine, all’apprendistato ed al Durc. Nel provvedimento è spuntato a sorpresa anche il rifinanziamento del fondo nazionale per i contratti di solidarietà con un nuovo limite di spesa massimo fissato a 15 milioni di euro dal 2014. Ecco, in estrema sintesi, i punti principali delle nuove norme sul mondo del lavoro.
– CONTRATTI A TERMINE, 3 ANNI SENZA CAUSALE: l’obiettivo primario e’ quello di facilitare il ricorso a questa tipologia contrattuale. Il punto piu’ controverso del decreto, che ha suscitato le maggiori critiche e le proteste veementi della Cgil, secondo la quale aumenta il precariato. Si estende da 12 a 36 mesi la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non e’piu’ richiesta la causale, ovvero la ragione dell’assunzione. Arrivano “il limite del 20% dell’organico complessivo” per il numero di contratti a termine (uno per le imprese fino a 5 dipendenti) e le proroghe, fissate queste nel numero massimo di 8 – e non piu’ quindi per una sola volta come in passato – a patto che ci si riferisca alla stessa attivita’ lavorativa. La disciplina si applica anche al contratto di somministrazione a tempo determinato.
– L’APPRENDISTATO DIVENTA PIU’ SEMPLICE: per questa forma contrattuale si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come in precedenza previsto, anche per il relativo piano formativo individuale); l’assunzione di nuovi apprendisti non e’piu’ condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo (il precedente limite era del 30% di assunzioni prima di poter aprire nuovi contratti di apprendistato). E’ inoltre previsto che la retribuzione, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.
– DURC, ARRIVA LA SMATERIALIZZAZIONE: un ulteriore intervento di semplificazione riguarda la smaterializzazione del Durc (documento unico di regolarita’ contributiva), superando l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese.
– CONTRATTI DI SOLIDARIETA’: potranno essere stabiliti, con decreto del ministro del Lavoro di concerto con quello del Tesoro, i criteri per individuare i datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva in caso di ricorso al contratto di solidarieta’ come forma alternativa ad altri ammortizzatori sociali. Inoltre, vengono incrementate le risorse finanziarie per tale finalita’, a decorrere dal 2014, con un limite di spesa fissato a 15 milioni, contro i 5,6 milioni dell’ultimo rifinanziamento risalente ormai al 2005.
FONTE: Confcommercio