Il contratto di rete è uno strumento giuridico indirizzato a imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa.
CHE COS’E – Il contratto di rete è uno strumento giuridico indirizzato a imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato; la norma prevede che le imprese possano collaborare tra di loro, ad esempio, mettendo in comune risorse, tecnologie, informazioni, prestazioni tecniche, commerciali o, ancora, esercitando in comune una o più attività. Il contratto consente alle imprese di mantenere la propria individualità (la loro aggregazione non costituisce, quindi, né una nuova società né un consorzio) e di godere di incentivi e agevolazioni fiscali e.
CHI LO PUO’ SOTTOSCRIVERE – Il contratto è rivolto a qualunque imprese iscritta nel relativo registro. Sono esclusi dalla facoltà realtà come i professionisti, le associazioni di categoria o gli istituti finanziari.
INCENTIVI – Ai contratti di rete sono estesi alcuni dei benefici fiscali e amministrativi previsti per i distretti, specialmente in materia di ricerca e sviluppo. E’ prevista, inoltre, una sospensione d’imposta per le reti che reinvestano parte degli utili nel fondo patrimoniale comune al fine di perseguire gli obiettivi strategici del contratto.
FONDO PATRIMONIALE COMUNE – Può essere costituito tra le parti per l’esercizio dell’attività di rete. A tale fondi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile. Il patrimonio non è divisibile finché il contratto di rete è in essere. Inoltre, per le obbligazioni contratte dell’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo medesimo.
ORGANO COMUNE – Altresì, può essere istituito, in nome e per conto dei partecipanti, un organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica. L’organo comune, inoltre, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale redige una situazione patrimoniale, osservando (in quanto compatibili) le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede.
FIRMA DEL CONTRATTO – Il contratto deve essere redatto per atto pubblico, per scrittura privata autenticata, o con firma digitale da ciascun imprenditore (o dal rappresentante legale di ogni azienda). Va, inoltre, trasmesso al registro delle imprese.
COSA DEVE CONTENERE – Nel contratto di rete devono essere presenti:
– Il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante. Se è stato istituito un fondo patrimoniale comune devono essere indicati anche la sede e il nome della rete.
– L’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi.
– La definizione di un programma di rete in cui siano espressi i diritti e i doveri dei partecipanti, nonché le modalità con cui saranno realizzati gli scopi comuni.
– La durata del contratto.
– Il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto che assumerà l’incarico (eventuale) di organo comune.
FONTE: CGIA Mestre