È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014 il decreto legislativo n. 24 del 4 marzo 2014, recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime. Le nuove misure saranno in vigore a partire dal 28 marzo.
La direttiva, adottata dall’Unione Europea il 5 aprile del 2011, ha sostituito la decisione quadro 2002/629GAI e prevede norme minime a livello di Unione europea sia relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta di esseri umani, sia per quanto riguarda le misure che mirano a rafforzare la prevenzione del fenomeno e la protezione delle vittime.
In particolare il decreto legislativo appena approvate prevede:
1) Misure repressive, volte al rafforzamento della tutela penalistica dei reati di riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di personeL’articolo 1 contiene innanzitutto una definizione, sia pur solo esemplificativa, di vulnerabilità, nel cui ambito rientrano i minori, i minori stranieri non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere.
Con l’articolo 2 si è provveduto a riformulare gli articoli 600 e 601 del codice penale, al fine di fornire una definizione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù e tratta di persone rispondente a quella della direttiva europea.
Tra gli aspetti più significativi vi è l’irrilevanza del consenso della vittima allo sfruttamento qualora sia stato utilizzato uno dei metodi coercitivi previsti al fine dell’acquisizione del controllo sul soggetto passivo, la punibilità dell’istigazione, del favoreggiamento, del controllo e del tentativo di tratta.
Relativamente ai minori la condotta è punita come reato di tratta anche in assenza dei metodi coercitivi.
Tra gli aspetti più significativi vi è l’irrilevanza del consenso della vittima allo sfruttamento qualora sia stato utilizzato uno dei metodi coercitivi previsti al fine dell’acquisizione del controllo sul soggetto passivo, la punibilità dell’istigazione, del favoreggiamento, del controllo e del tentativo di tratta.
Relativamente ai minori la condotta è punita come reato di tratta anche in assenza dei metodi coercitivi.
L’articolo 3 prevede modalità particolari di espletamento dell’incidente probatorio anche in caso di persone maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità.
2) Misure di protezione delle vittime
Per quanto concerne le misure volta alla protezione delle vittime, si segnalano, la previsione contenente una disciplina di particolare tutela per le vittime minori di età, la previsione di un diritto all’indennizzo per le vittime, l’individuazione del Dipartimento per le Pari opportunità quale organismo di indirizzo e di coordinamento degli interventi in materia, l’adozione di un piano nazionale di azione contro la tratta ed il grave sfruttamento.
In particolare:
In particolare:
l’articolo 4 del nuovo decreto riguarda in minori stranieri non accompagnati vittime di tratta ed è diretto a definire meccanismi affinché tali minori, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla loro minore età e l’età non sia accertabile da documenti identificativi, siano prontamente identificati anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell’età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificità relative all’origine etnica e culturale del minore. A tal fine la norma rinvia la disciplina della procedura multidisciplinare di determinazione dell’età ad un successivo decreto interministeriale da adottarsi entro settembre. In ogni caso, nelle more della determinazione dell’età e dell’identificazione, al fine dell’accesso immediato all’assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è considerata minore. Per la medesima finalita’ la minore età dello straniero è, altresì, presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l’età dello stesso.
Importante novità è rappresentata dall’articolo 6 del nuovo decreto legislativo che introduce il diritto all’indennizzo per le vittime di tratta.
L’indennizzo potrà essere corrisposto nella somma forfettaria di euro 1.500,00, detratte le somme eventualmente erogate alla vittima, a qualunque titolo, da soggetti pubblici
La domanda di accesso al Fondo anti tratta, ai fini dell’indennizzo, va presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di una provvisionale, emesse successivamente al 28 marzo 2014.
La vittima deve dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall’autore del reato, nonostante abbia esperito l’azione civile e le procedure esecutive.
Quando è ignoto l’autore del reato, la domanda va presentata entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione.
Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima può agire nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di ottenere l’accesso al Fondo.
L’indennizzo potrà essere corrisposto nella somma forfettaria di euro 1.500,00, detratte le somme eventualmente erogate alla vittima, a qualunque titolo, da soggetti pubblici
La domanda di accesso al Fondo anti tratta, ai fini dell’indennizzo, va presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a pena di decadenza, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di una provvisionale, emesse successivamente al 28 marzo 2014.
La vittima deve dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall’autore del reato, nonostante abbia esperito l’azione civile e le procedure esecutive.
Quando è ignoto l’autore del reato, la domanda va presentata entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione.
Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima può agire nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di ottenere l’accesso al Fondo.
Importante anche l’articolo 8 del nuovo provvedimento che, attraverso una modifica dell’articolo 18 del decreto legislativo 286/98 mira ad unificare i programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all’articolo 18 stesso e all’articolo 13 della legge n. 228/2003 creando un unico «programma di emersione, assistenza e integrazione sociale»strutturato in due fasi, una prima di assistenza in via transitoria per quelle situazioni in cui si pone la necessità di verificare la reale situazione e la volontà della persona di aderire al programma – ed una seconda di prosecuzione dell’assistenza e integrazione sociale.
L’articolo 9 prevede, infine, l’adozione di un Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, finalizzato a definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime.
In sede di prima applicazione il Piano dovrà essere approvato entro la fine di giugno.
L’articolo 9 prevede, infine, l’adozione di un Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, finalizzato a definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime.
In sede di prima applicazione il Piano dovrà essere approvato entro la fine di giugno.
FONTE: Portale Integrazione Migranti (www.integrazionemigranti.gov.it)