Chi invece presenta la dichiarazione unificata e paga negli stessi termini previsti per le imposte sui redditi sconta un leggero ritocco in aumento dell’importo dovuto

Lunedì 17 marzo è l’ultimo giorno utile per pagare il saldo Iva (prima o unica rata) relativo al 2013, al netto di interessi (il termine naturale sarebbe stato il 16, ma quest’anno è domenica).
La scadenza, inderogabilmente impressa nel memorandum di tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale sganciata da Unico, segue regole sostanzialmente immutate rispetto all’appuntamento dell’anno precedente.

Inoltre, ricordiamo che, entro la stessa data, gli operatori possono sistemare le fatture emesse e i corrispettivi annotati erroneamente con la vecchia aliquota del 21%, anziché con quella nuova del 22%, in vigore dall’1 ottobre scorso, effettuando la variazione in aumento e versando la maggiore imposta, aumentata degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione di sanzioni.
Un’opportunità ufficializzata con la circolare 32/2013, nella quale è stato precisato che, “qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto …” – senza sanzioni – “… entro i seguenti termini:

  • per i contribuenti con periodo di liquidazione mensile entro la data di versamento dell’acconto Iva (27 dicembre) in relazione alle fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre
  • per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell’ultimo trimestre”.

Ma torniamo alla nostra scadenza, categorica per tutti coloro che presentano la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, opzionale per chi, essendo invece tenuto alla dichiarazione unificata, può differire il pagamento maggiorandolo, a titolo di interesse, dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Avvalersi di tale facoltà, vuol dire comunque mettersi in regola con il Fisco entro il termine previsto per il versamento delle imposte da Unico.

Il pagamento di lunedì non va effettuato se la somma risultante dalla dichiarazione annuale è minima, precisamente non superiore a 10,33 euro. Sopra tale soglia, al contribuente è offerta la possibilità sia di versare l’importo in un’unica soluzione sia di rateizzarlo in quote mensili, di pari ammontare, da corrispondere entro il sedici di ciascun mese successivo a quello di pagamento della prima rata e maggiorate degli interessi nella misura dello 0,33% mensile. Il versamento va comunque completato entro il mese di novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione.
Il mancato rispetto del termine del 17 marzo potrà essere sanato solo mediante ravvedimento operoso, cioè riparando volontariamente alla dimenticanza.

Riepilogando
Con dichiarazione autonoma, il contribuente può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 17 marzo
  • rateizzare, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.

In presenza di dichiarazione annuale “incorporata” in Unico, al debitore è consentito:

  • versare in un’unica soluzione entro il 17 marzo
  • versare in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti di Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (scadenza naturale)
  • rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima
  • rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando prima l’importo da versare dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Quanto e come versare
L’importo si calcola sottraendo l’imposta assolta sulle fatture d’acquisto da quella dovuta sulle fatture di vendita, emergente dai registri Iva 2013, al netto delle somme già versate nel corso dell’anno in occasione delle liquidazioni periodiche.
Una volta determinato, il saldo Iva si paga utilizzando l’F24: la modalità è solo quella telematica, il codice tributo da indicare è il 6099.
In caso di opzione per la rateizzazione, nell’apposita colonna della delega di pagamento unificato è necessario indicare il numero specifico della rata che si sta versando e quello complessivo delle quote. Ad esempio, se si è scelto di pagare in sei rate, l’indicazione da riportare per identificare la prima sarà “0106”. Gli interessi, invece, viaggiano separatamente; per individuarli, vanno esposti nell’F24 con il codice tributo “1668”.

Quando e come rimediare
In generale, l’omesso versamento, anche di una sola rata, sconta una sanzione pari al 30% dell’imposta non pagata. È possibile, comunque, alleviare la pena correndo ai ripari volontariamente, cioè attraverso il ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).
In pratica, chi regolarizza il mancato versamento in spontaneità, pagando l’imposta e gli interessi (calcolati giornalmente al tasso legale, fissato all’1% a partire dall’1 gennaio 2014), si “aggiudica” una sanzione ridotta a:

  • uno 0,2% giornaliero del tributo, se il ravvedimento è “sprint”, cioè se si regolano i conti entro i primi 14 giorni successivi alla scadenza
  • un decimo (3% del tributo), se la violazione è sanata entro trenta giorni
  • un ottavo (3,75% del tributo), se l’infrazione è regolarizzata oltre i trenta giorni, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta in cui è stata commessa, cioè entro settembre 2015.

Non può ravvedersi, invece, il contribuente al quale viene formalmente contestata la violazione o che ha conoscenza dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. Anche in questo caso, però, è possibile ottenere uno sconto sulla sanzione, se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità (10% dell’imposta dovuta).
Gli importi richiesti con la comunicazione possono essere dilazionati (articolo 3-bis, Dlgs 462/1997), in un massimo di:

  • sei rate trimestrali, se il debito è fino a 5mila euro
  • venti rate trimestrali, se il debito supera i 5mila euro.

Le rate possono essere anche di importo decrescente.

Attenzione, se si omette di versare un’Iva superiore a 50mila euro (dovuta sulla base della dichiarazione annuale) e se tale comportamento si protrae fino al termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (29 dicembre 2014), scatta la sanzione penale, che prevede la reclusione da sei mesi a due anni.

FONTE: Fisco Oggi, giornale on line dell’Agenzia delle entrate
AUTORE: Paola Pullella Lucano
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