Confermato dai giudici il principio per cui non è possibile “discriminare” quelli emessi da una società residente in altro Stato membro rispetto a quelli interni
La protagonista della controversia
La contribuente, fiscalmente residente in Francia, era azionista di una società quotata con sede legale in Svezia e i suoi redditi, piuttosto elevati, provenivano essenzialmente dai dividendi versati dalla società, assoggettati a ritenuta alla fonte direttamente in Svezia.
In virtù della Convenzione franco-svedese contro le doppie imposizioni, il Fisco aveva riconosciuto alla signora – nel quantificare la base imponibile – un credito d’imposta pari alla suddetta ritenuta.
Successivamente, la contribuente chiedeva l’applicazione dello scudo fiscale, includendo nel computo delle imposte da prendere in considerazione a tal fine, anche l’importo del credito d’imposta corrispondente alla ritenuta alla fonte prelevata sui dividendi di fonte svedese. Questo metodo di calcolo veniva però osteggiato dall’Amministrazione fiscale, trattandosi di imposta non versata in Francia.
Il ricorso al giudice ordinario
La contribuente si rivolgeva al Tribunale di Grenoble, lamentando che la deduzione della ritenuta alla fonte dai redditi presi in considerazione per il diritto al rimborso previsto dallo scudo fiscale (invece della somma della stessa al totale delle imposte rilevanti ai fini del suddetto calcolo) avrebbe comportato la limitazione del vantaggio fiscale alla esatta metà di ciò che si sarebbe invece ottenuto se i dividendi fossero stati versati da una società stabilita in Francia; ciò, a suo dire, in palese contrasto con i principi comunitari in tema di libertà di stabilimento, di libera circolazione di capitali e non discriminazione.
Le questioni pregiudiziali
Il Tribunale, rilevata l’esigenza di un’interpretazione comunitariamente orientata, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti:
- se gli articoli 49, 63 e 65 TFUE ostino a una normativa, come quella in esame, in base alla quale – allorché un residente in uno Stato membro dell’UE, azionista di una società avente sede in altro Stato membro, percepisca dividendi soggetti ad imposta in entrambi i Paesi e la doppia imposizione sia risolta mediante l’imputazione nello Stato di residenza di un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta versata nello Stato della società distributrice – il meccanismo che fissa un massimale alle imposte corrispondente al 50% dei redditi percepiti nel corso dell’anno non tenga conto (o ne tenga parzialmente) dell’imposta versata nell’altro Stato;
- in caso affermativo, se tale limitazione sia giustificata dall’esigenza di mantenere la coerenza del sistema tributario nazionale o comunitario, inteso quest’ultimo come ripartizione equilibrata del potere impositivo tra Stati.
La decisione della Corte di giustizia
Ad avviso degli eurogiudici, lo scudo fiscale penalizza i redditi derivanti da dividendi distribuiti da società stabilite in uno Stato membro diverso dalla Francia (dividendi c.d. entranti) rispetto ai dividendi versati da società stabilite sul territorio francese.
Dal momento che la ritenuta alla fonte prelevata fuori dalla Francia è solo parzialmente presa in considerazione ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito che può essere rimborsata al beneficiario dello scudo, l’importo corrispondente alla ritenuta di fonte estera rimarrebbe definitivamente a carico di quest’ultimo.
Tale significativo aumento della pressione fiscale sui dividendi entranti rispetto a quelli interni rappresenta una sicura disparità di trattamento, lesiva dell’articolo 63 TFUE, in quanto restrizione dei movimenti di capitale.
Il fatto che l’imposta versata in Svezia sia esclusa dal computo delle imposte considerate per l’applicazione dello scudo fiscale costituisce, peraltro, trattamento fiscale sfavorevole anche sotto il profilo dell’articolo 49 TFUE, che impedisce restrizioni alla fondamentale libertà di stabilimento.
Tutto ciò considerato – peraltro – non sussistono cause di giustificazioni rilevanti ex art. 65 TFUE, trattandosi di situazioni analoghe, oggettivamente paragonabili e non dettate da motivi di interesse generale.
Le conclusioni
Gli articoli 49, 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, allorchè un residente di tale Stato membro, azionista di una società stabilita in uno Stato membro diverso, percepisce dividendi tassati in entrambi gli Stati e la doppia imposizione è risolta mediante l’imputazione nello Stato di residenza di un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta versata nello Stato della società distributrice, il meccanismo che fissa un massimale alle stesse imposte dirette corrispondente ad una certa percentuale dei redditi percepiti nel corso di un anno non tiene conto dell’imposta versata nello Stato della società distributrice o ne tiene conto soltanto parzialmente.
Data della sentenza
13 marzo 2014
Numero della causa
C-375/2012
Nome delle parti
- Margaretha Bouanich
contro
- Directeur des services fiscaux de la Drome