Entro lunedì 17 le società di capitali e gli enti commerciali devono effettuare il versamento del tributo dovuto per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori

Chiamata in cassa in vista per le società di capitali, comprese quelle in liquidazione, e per gli enti che svolgono attività commerciali. L’appuntamento è per lunedì 17 marzo (il 16 cade di domenica) e riguarda il versamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri sociali obbligatori.

Chi deve pagare e chi no
Il cerchio rosso sul 17 marzo va apposto nelle agende fiscali delle Spa, Srl, Sapa, società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali. L’adempimento riguarda, in buona sostanza, tutti quei soggetti dotati di capitale o di un fondo di dotazione che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali, compresi, perciò, anche gli enti che svolgono queste attività. Rientrano nell’obbligo anche le società in liquidazione ordinaria (per le quali è previsto il versamento della tassa fino al momento della cancellazione dal Registro delle imprese) e quelle sottoposte a procedure concorsuali, mentre sono esentate le società di capitali dichiarate fallite, le società cooperative e di mutua assicurazione, le imprese individuali, i consorzi tra imprese che non hanno assunto la forma di società consortili, le società personali (semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice). Tra i soggetti esonerati anche gli enti non economici, le aziende ospedaliere, le aziende socio sanitarie e le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato, iscritte o meno al Rea (Repertorio delle attività economiche).

Vidimazione sì, ma non per tutti i libri
È l’articolo 2421 del codice civile a stabilire quali sono i libri sottoposti all’obbligo di bollatura e numerazione:

  • libro dei soci, in cui è riportato il numero delle azioni o quote, il cognome e nome dei titolari, i trasferimenti e i vincoli relativi alle azioni e i versamenti eseguiti
  • libro delle obbligazioni, dove è trascritto l’ammontare delle obbligazioni emesse e quelle estinte, il cognome e nome delle obbligazioni nominative, i trasferimenti e i vincoli a esse relative
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, in cui sono contenuti i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dove sono inclusi i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, che racchiude i verbali delle riunioni del collegio, compresa la relazione di bilancio annuale
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, che riporta i verbali delle riunioni del comitato
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti, dove vengono annotati gli eventuali verbali delle assemblee da questi tenute
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Ogni libro sociale può essere rilegato o composto da fogli mobili ma, in entrambi i casi, deve essere numerato pagina per pagina e bollato in ogni suo foglio presso il Registro imprese della Camera di commercio o presso un notaio.

Per gli altri libri contabili prescritti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e per quelli previsti da norme fiscali (registri Iva, registro dei beni ammortizzabili, eccetera) nessuna vidimazione, ma il responsabile della loro tenuta deve procedere alla numerazione progressiva delle pagine di ciascun registro.

Versamento rapportato al capitale sociale
L’importo da pagare per la vidimazione dei libri sociali prescinde dal numero dei libri e dei registri tenuti e dalle relative pagine; è determinato in maniera forfetaria ed è pari a:

  • 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

La data cui far riferimento per l’individuazione del capitale sociale o del fondo di dotazione è quella dell’1 gennaio dell’anno per il quale viene effettuato il versamento (1 gennaio 2014).
Pertanto, le variazioni del capitale o del fondo di dotazione, intervenute dopo il 1° gennaio 2014 e comunque prima del termine previsto per il pagamento della tassa per il 2014 (ossia il 17 marzo), non incidono sull’importo da pagare adesso, ma su quello dovuto il prossimo anno.

Il pagamento della tassa annuale è diversificato a seconda se si tratta dell’anno di inizio attività o di anni successivi. Per il primo anno, il versamento va eseguito tramite bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, sulla quale vanno poi riportati gli estremi del pagamento.
Negli anni successivi, il versamento deve essere effettuato, entro il 16 marzo, tramite F24, esclusivamente per via telematica, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo “7085”.

FONTE: Fisco Oggi, giornale on line dell’Agenzia delle entrate
AUTORE: Lilia Chini
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