Le nuove regole sul reclamo, introdotte dalla legge di Stabilità 2014, sono in vigore dal 3 marzo; si considera come data valida di riferimento quella in cui il destinatario ha ricevuto effettivamente la notifica, anche se questa reca una data precedente al 3 marzo. Molte le novità introdotte dalla norma e illustrate da una circolare dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, la presentazione del reclamo diventacondizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso.

Inoltre, “la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte”. Sono, poi, eliminati gli interessi e le sanzioni sui contributi previdenziali e assistenziali calcolati sull’imponibile “mediato”.

Dalla data in cui il ricorso, con l’istanza di reclamo all’Agenzia delle Entrate, viene notificato, devono passare 90 giorni prima che si possa costituire il giudizio. Questo, anche nel caso in cui l’ufficio risponda negativamente alle richieste del contribuente prima di tale periodo. Viene, infine, introdotta la possibilità, in mediazione, di conciliare l’imposta a debito con quella a credito.

FONTE: CGIA Mestre

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