Dal provvedimento con le misure per Roma Capitale, arrivano le modifiche alla disciplina del tributo sui servizi indivisibili e la proroga della rottamazione delle cartelle
I Comuni potranno aumentare l’aliquota dello 0,8 per mille, a condizione che il maggior gettito vada a finanziare misure agevolative per le abitazioni principali. Sarà possibile fino al 31 marzo aderire all’estinzione agevolata delle somme iscritte a ruolo entro il 31 ottobre 2013.
Queste le principali misure fiscali contenute nel decreto legge n. 16 del 6 marzo2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri.
La Tasi
L’aliquota della Tasi potrà essere aumentata, per il 2014, fino a un massimo dello 0,8 per mille. I Comuni, pertanto, potranno elevare il prelievo sull’abitazione principale dal 2,5 per mille (fissato dall’ultima legge di stabilità) al 3,3 per mille e quello sugli altri immobili fino all’11,4 per mille.
L’articolo 1 del decreto, che stabilisce la fattibilità di questi aumenti, specifica anche che i Comuni Il maggior gettito – specifica l’articolo 1 del decreto – dovrà essere destinato alle detrazioni d’imposta o ad altri “sconti” a favore delle abitazioni principali. La finalità è evitare che il carico d’imposta della Tasi su queste ultime risulti maggiore di quello prima prodotto dall’Imu.
Novità anche sulle modalità di riscossione del tributo: si potrà pagare esclusivamente tramite F24 o apposito bollettino di conto corrente postale.
I Comuni, inoltre, dovranno stabilire le scadenze di pagamento per la Tasi, così come per la Tari (la nuova tassa sui rifiuti urbani), prevedendo almeno due rate semestrali, con la possibilità, comunque, di versare anche in unica soluzione entro il 16 giugno.
Esclusi infine dall’assoggettamento al tributo i terreni agricoli.
Rottamazione delle cartelle esattoriali
Proroga fino al 31 marzo per la definizione agevolata delle cartelle riguardanti le entrate non solo erariali, ad esempio anche multe stradali e bollo auto, relative a somme iscritte a ruolo entro il 31 ottobre dello scorso anno. Il termine ultimo per l’adesione era stato originariamente individuato dalla legge di stabilità nel 28 febbraio. Il beneficio per chi estingue il debito consiste nell’azzeramento degli interessi di mora e di quelli per ritardata iscrizione a ruolo.
Spostata di un mese, dal 15 marzo al 15 aprile, anche la data fino alla quale resterà sospesa la riscossione dei debiti interessati dalla disposizione.
FONTE: Fisco Oggi, giornale on line dell’Agenzia delle entrate