Il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, proroga i termini per la presentazione della relazione di fine mandato e modifica la tempistica degli adempimenti.
L’articolo 11 del decreto legge, infatti, stabilisce che la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e non più entro il novantesimo giorno come era invece previsto dall’articolo 4 del d. lgs. n. 149/2011, modificato proprio dall’articolo in commento.
Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Infine, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, la relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno dovranno avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
FONTE: Anci