Con due distinte risoluzioni, una per le tardività rispetto al piano di rateazione post “definizione”, l’altra per le somme che le pubbliche amministrazioni devono rendere

Istituiti, con la RISOLUZIONE N. 25/E del 4 marzo, i codici tributo per consentire il versamento, tramite F24, di sanzioni e interessi dovuti, in caso di ravvedimento, sugli importi rateizzati a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione.
Per tali istituti, le norme di riferimento prevedono la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva. Pertanto, nel caso in cui si “salti” un appuntamento ma si rimedi entro la scadenza successiva, il piano di rateazione è salvo.
Inoltre, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento, si beneficerà della riduzione della sanzione. A tale scopo, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:

  • ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali – 9946 (sanzione), 1984 (interessi)
  • ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale comunale Irpef – 9947 (sanzione), 1985(interessi)
  • ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale regionale Irpef – 9948 (sanzione), 1986(interessi)
  • ravvedimento su importi rateizzati relativi all’Irap – 9949 (sanzione), 1987 (interessi).

Nei campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento”, andranno riportate le informazioni presenti negli atti emessi dall’ufficio.

Con la risoluzione n. 24/E sempre del 4 marzo, sono stati invece istituiti i codici tributo, da indicare nei modelli “F24 Enti pubblici” e “F24 Versamenti con elementi identificativi”, per consentire alle Pubbliche amministrazioni il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dei crediti utilizzati in compensazione.
Si tratta dei crediti non prescritti, certi, liquidi e esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti delle Pa per somministrazioni, forniture e appalti, in riferimento ai quali il Dl 35/2013 ha introdotto la possibilità, per i soggetti creditori, di utilizzo in compensazione per pagare le somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e agli istituti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, mediazione).
Dunque, per versare le somme corrispondenti ai crediti compensati dai contribuenti, le Pa dovranno indicare il codice tributo 260E nel modello “F24 enti pubblici” o il codice 2600 nell’“F24 Versamenti con elementi identificativi”.

FONTE: Fisco Oggi, giornale on line dell’Agenzia delle entrate

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