Violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, responsabilità
Suprema Corte di Cassazione IV Sezione Penale, Sentenza 13 – 27 febbraio 2014, n. 9699
Presidente Brusco – Relatore Dell’Utri
In materia di : violazione, norme, prevenzione degli infortuni sul lavoro, danni, responsabilità, lesioni personali colpose, datore di lavoro, capo cantiere, caduta, lavoratore, ponte
La Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato il caso relativo alla responsabilità penale, per lesioni personali colpose, per la caduta di un lavoratore da un ponte di 4 metri.
In particolare, Piazza Cavour ha considerato le posizioni penalmente rilevanti del capo cantiere e del datore di lavoro per la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ai due imputati erano state contestate le colpevoli omissioni concernenti il rispetto delle suddette norme per la sicurezza nei cantieri edili e nella vigilanza circa il ricorso delle condizioni di sicurezza del lavoro nel cantiere dagli stessi gestito poichè proprio per tali omissioni avevano provocato la caduta del lavoratore che si procurava lesioni personali guaribili in oltre venti giorni.
Entrambi gli imputati, condannati in primo e secondo grado, proponevano ricorso per cassazione ma, ritenuti infondati, venivano rigettati perchè “a conferma della correttezza della decisione dei giudici di merito, l’orientamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (Cass., Sez. 4, n. 9491/2013, Rv. 254403).
Sotto altro profilo, gli ermellini osservano anche che “in modo del tutto pertinente la corte territoriale ha fatto riferimento, nel caso di specie, al vigore del principio generale ai sensi del quale, in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano (come nel caso di specie) più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitarle ad ognuno dei titolari di tale posizione (Cass., Sez. 4, n. 18826/2012, Rv 253850; Cass., Sez. 4, n. 46849/2011, Rv. 252149)”.
Infine, continua la Corte, in relazione al mancato riconoscimento, in favore di uno dei due imputati, delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., ha precisato che “avendo la corte territoriale a tal fine correttamente evidenziato, con motivazione congruamente e logicamente argomentata, l’incidenza ostativa dei diversi precedenti penali dell’imputato (anche per gravi reati) e atteso 1 assoluto difetto di alcuna allegazione di natura argomentativa o probatoria a fondamento dell’asserito ricorso dei presupposti per 1 applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. in questa sede per la prima volta invocata dall’imputato“.
FONTE: Corte di Cassazione