Il Danno da Ritardo nell’Esecuzione di Provvedimenti Amministrativi: ecco il commento alla Sentenza TAR Palermo n. 3488/2024 a cura del Dott. Giuseppe Vinciguerra.


La recentissima sentenza del TAR Palermo, oggetto del presente commento, affronta, seppur non in via principale, una questione di fondamentale importanza nel diritto amministrativo: il risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione di provvedimenti amministrativi.

La pronuncia, pur respingendo la domanda di risarcimento del danno da ritardo avanzata dal ricorrente, offre infatti spunti interessanti per approfondire i criteri di risarcibilità di tale tipologia di danno.

Il Caso Concreto

Il ricorrente lamentava il ritardo dell’Amministrazione comunale nell’esecuzione di un provvedimento di acquisizione sanante di un fondo di sua proprietà, occupato sine titulo per la realizzazione di un’opera pubblica.  Dopo un lungo iter giudiziario, culminato con sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.R.S.) che condannavano il Comune all’ottemperanza, il ricorrente chiedeva il risarcimento del danno da ritardo, quantificato forfettariamente.

La Decisione del TAR

Il TAR, pur riconoscendo in via potenziale le responsabilità della resistente Amministrazione per la violazione dei termini previsti per la conclusione del procedimento, rigetta la domanda di risarcimento del danno da ritardo.

La motivazione si basa sull’assenza di prova, da parte del ricorrente, degli effetti pregiudizievoli concreti e dimostrati nella sfera patrimoniale del danneggiato, come richiesto dall’articolo 2697 del codice civile.

In sostanza, il ricorrente si è limitato a lamentare disagi di natura generica (spese legali e distrazione dall’attività lavorativa), senza produrre documentazione idonea a quantificare il danno effettivamente subito.

Analisi Giuridica

La sentenza evidenzia la necessità di un rigoroso accertamento del cd. danno da ritardo, che non può essere presuntivo o forfettario.

Il ricorrente, per ottenere il risarcimento, avrebbe dovuto dimostrare il nesso causale tra il ritardo dell’Amministrazione e un danno effettivamente subito, specificando la natura e l’entità del danno con prove concrete.

La semplice allegazione di disagi generici non è sufficiente a soddisfare l’onere probatorio gravante sul danneggiato.

Osservazioni conclusive

La sentenza del TAR Palermo rappresenta un utile contributo alla giurisprudenza in materia di danno da ritardo.

L’approccio rigoroso nell’accertamento del danno, con l’esigenza di una dimostrazione concreta del pregiudizio patito, conferma la necessità di una puntuale quantificazione del danno da parte del ricorrente.

Il caso evidenzia la difficoltà di ottenere il risarcimento del danno da ritardo in assenza di prove puntuali e precise a supporto della pretesa risarcitoria.

La sentenza, dunque, sottolinea in ultima analisi l’importanza per i cittadini di raccogliere e allegare elementi probatori consistenti a supporto delle proprie istanze di risarcimento del danno da ritardo nell’ambito dei procedimenti amministrativi, discendendone utili indicazioni per i difensori dei potenziali ricorrenti circa l’idonea predisposizione della documentazione probatoria a supporto di tale tipologia di danno.


Fonte: Avv. Giuseppe Vinciguerra - Segretario Generale Comune di Canicattì (AG)