Il parere Aran AFL86 del 2024 definisce criteri e modalità per il rimborso delle spese di trasferta per segretari comunali e provinciali destinatari di incarico temporaneo di reggenza o supplenza.
In particolare, il documento affronta il diritto ad eventuali indennità per i segretari chiamati a coprire sedi vacanti o a svolgere funzioni aggiuntive in altra sede.
Si fa presente che gli incarichi di reggenza e supplenza sono assegnazioni temporanee rivolte a segretari comunali e provinciali titolari di una sede, chiamati a gestire temporaneamente un’altra sede in caso di vacanza o assenza di un titolare fisso. Questi incarichi hanno l’obiettivo di assicurare continuità nell’amministrazione degli enti locali, ma comportano spesso la necessità di spostamenti per i segretari che, in aggiunta ai propri compiti regolari, devono garantire una presenza fisica anche nella nuova sede assegnata.
Il rimborso su spese di trasferta per segretari in reggenza o supplenza
Con l’introduzione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell’Area delle Funzioni Locali, firmato il 16 luglio 2024, l’articolo 62, comma 4, introduce una specifica disposizione che riguarda i rimborsi delle spese di trasferta per i segretari in reggenza o supplenza.
Questo rimborso è previsto solo per i segretari titolari di sede, a cui sia stato formalmente affidato un incarico di reggenza o supplenza, e si applica esclusivamente nei casi in cui la presenza fisica del segretario presso l’ente sia ritenuta necessaria.
Quando è previsto il rimborso?
Il diritto al rimborso delle spese di trasferta si attiva per i segretari comunali e provinciali che, assegnati temporaneamente a una sede diversa dalla propria, non possono adempiere alle funzioni richieste a distanza. Questo significa che, nei casi in cui sia indispensabile una presenza fisica per assicurare il corretto svolgimento delle attività amministrative, il segretario potrà vedersi riconoscere le spese di viaggio effettivamente sostenute per raggiungere la sede temporanea.
Tuttavia, il rimborso è vincolato alle disponibilità di bilancio dell’ente presso cui il segretario svolge la reggenza o supplenza. In sostanza, l’ente locale che beneficia dell’intervento del segretario è responsabile del pagamento delle spese di trasferta, ma il riconoscimento di queste spese è subordinato alla disponibilità economica dell’ente stesso. Questo aspetto è cruciale: enti con bilanci ristretti o vincolati potrebbero non avere la capacità di coprire interamente i costi di trasferta, comportando così una possibile riduzione dell’importo rimborsato o, in casi estremi, l’assenza di rimborso. La norma cerca di bilanciare il diritto al rimborso con la sostenibilità finanziaria degli enti, evitando di generare costi insostenibili per le amministrazioni locali.
Esclusione per i segretari privi di titolarità di sede
Il parere Aran stabilisce chiaramente che i segretari che non sono titolari di una sede stabile non hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta per incarichi di reggenza o supplenza. Questo limite riflette la volontà di contenere la spesa pubblica e assicurare che i rimborsi siano destinati esclusivamente ai segretari che, avendo già un incarico ufficiale presso una sede, si trovano a svolgere mansioni aggiuntive in un altro ente.
In pratica, la norma evita che il beneficio venga esteso a segretari privi di un legame fisso con un ente, i quali potrebbero altrimenti generare un incremento delle spese di trasferta in misura potenzialmente significativa. Solo i segretari che, pur mantenendo le proprie funzioni originarie, sono incaricati temporaneamente di coprire una seconda sede, vedono riconosciuto il diritto al rimborso per gli spostamenti necessari a garantire la continuità amministrativa. Questo approccio selettivo garantisce un uso più efficiente delle risorse pubbliche, rispettando le esigenze operative degli enti e le limitazioni economiche a cui sono soggetti.