Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito chiarimenti fondamentali per le Stazioni Appaltanti (SA) che si trovano a dover avviare le gare negli appalti in assenza del prezzario regionale aggiornato.
Il supporto giuridico del MIT, nella nota 2686/2024, ha precisato le modalità operative in simili situazioni, offrendo un’interpretazione delle norme vigenti per garantire la continuità delle procedure anche quando i nuovi listini non siano ancora disponibili.
Il problema del prezzario non aggiornato
La questione si presenta in contesti dove due contratti, stipulati sotto il Codice Appalti 2016 (D.lgs. 50/2016), regolano sia la progettazione sia la verifica dei livelli progettuali. La realizzazione di un progetto definitivo è stata portata avanti utilizzando il prezzario regionale del 2023, e la verifica ha avuto esito positivo a inizio 2024. In questo scenario, sorgono due domande centrali: è possibile completare la verifica del progetto esecutivo con il prezzario dell’anno precedente? Inoltre, si può procedere con la gara usando ancora il prezzario 2023?
La risposta del MIT
Il Ministero ha chiarito che non è corretto parlare di un’“assenza” del prezzario, poiché un prezzario deve sempre essere applicabile: piuttosto, è opportuno considerare il concetto di “vigenza”. Dunque, per i progetti già in corso, è consentito continuare a usare il prezzario del 2023 anche oltre la scadenza annuale, a patto che si rientri nei parametri di legge. La normativa stabilisce, infatti, che i prezzari cessano formalmente di validità al 31 dicembre di ogni anno, ma possono essere temporaneamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, a patto che l’approvazione del progetto su cui si basa la gara sia avvenuta entro questa data.
Implicazioni pratiche per le stazioni appaltanti
Questa disposizione permette alle stazioni appaltanti di indire gare anche quando il prezzario più recente non sia stato ancora pubblicato, mantenendo comunque la validità del progetto approvato col prezzario dell’anno precedente. La norma consente quindi una maggiore flessibilità, riducendo il rischio di blocchi operativi per le SA e garantendo al contempo la conformità alle disposizioni transitorie del nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023).
In sintesi, il MIT ha confermato la possibilità di indire una gara basandosi sul prezzario dell’anno precedente in assenza di un aggiornamento, purché si rispettino le condizioni stabilite dal Codice. Questa interpretazione agevola il lavoro delle Stazioni Appaltanti e contribuisce alla regolarità e all’efficienza delle procedure pubbliche di appalto anche in presenza di ritardi nella pubblicazione dei nuovi listini.