In seguito a un confronto positivo tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le aziende del settore, è in fase di elaborazione un decreto interministeriale che introdurrà nuove normative per i portabiciclette montati con gancio traino sulla parte posteriore delle autovetture.
L’obiettivo è semplificare l’installazione di questi dispositivi, limitando l’obbligo della verifica e prova presso la Motorizzazione in alcuni casi specifici.
Verso un nuovo decreto per le strutture portabiciclette su autovetture
Secondo quanto dichiarato dal Ministero, l’emanazione del decreto ex art. 72, comma 6, del Codice della Strada è imminente. Le nuove disposizioni imporranno, tuttavia, che i conducenti di veicoli muniti di portabiciclette abbiano a bordo la documentazione necessaria per attestare l’omologazione e certificazione del supporto qualora esso comprometta la visibilità della targa o delle luci posteriori. Sarà inoltre permessa una sporgenza laterale delle biciclette fino a 30 cm per lato, con una larghezza massima di 2,55 metri.
Nuove regole per l’aggiornamento della carta di circolazione
Allo stato attuale le regole risultano anticipate dalle Circolari 25981/2023 e 30187/2023.
Nel caso in cui il portabiciclette, installato come struttura amovibile, non ostacoli la visibilità della targa né copra i dispositivi di illuminazione, non sarà necessario alcun aggiornamento della Carta di Circolazione o Documento Unico del veicolo. Al contrario, se l’installazione limita la visibilità degli elementi di identificazione, sarà richiesta una revisione della Motorizzazione che includa una verifica tecnica e l’aggiornamento della Carta di Circolazione per motivi di sicurezza e corretto riconoscimento del veicolo.
Specifiche per l’installazione e la sicurezza
La normativa attuale, che risulterà revisionata da questo progetto di legge, prevede che la larghezza delle strutture amovibili, comprensive del carico trasportato, non superi i 2,35 metri, rispettando le normative previste dall’articolo 164 del Codice della Strada, che regolano le dimensioni e il peso dei carichi sporgenti. È stabilito inoltre che la lunghezza non superi i 1,20 metri e che le biciclette o altre attrezzature siano trasportate in modo da non eccedere i limiti massimi di sagoma del veicolo, con altezza massima di 2,50 metri.
Requisiti per le luci supplementari
Nel caso in cui i dispositivi di illuminazione originari vengano oscurati, il decreto stabilisce che sia obbligatorio installare luci supplementari omologate, che garantiscano la visibilità e la segnalazione del veicolo su strada. I dispositivi devono essere collegati automaticamente al sistema di illuminazione del veicolo tramite un connettore specifico, in modo che si attivino o disattivino in base alle necessità.
Omologazione e norme per le strutture inamovibili
Per quanto riguarda gli autocaravan, il decreto chiarisce che le strutture fisse, integrate nel veicolo e destinate al trasporto di biciclette, ciclomotori e motocicli (categorie L1e e L3e), sono soggette ai limiti di carico specificati dal Regolamento UE 168/2014. Le strutture, omologate come “entità tecniche indipendenti,” sono progettate per non alterare la stabilità del veicolo e per mantenere la sicurezza del trasporto su strada.