Collaboratori scolastici e assistenza igienica agli alunni: l’Aran chiarisce che tra le mansioni obbligatorie rientra anche cambiare i pannolini e lavare le parti intime degli studenti.


In una recente risposta, Aran ha chiarito i compiti del personale scolastico in merito all’assistenza igienica degli alunni, in seguito a una richiesta da parte di un istituto scolastico.

Il quesito riguardava l’obbligo per i collaboratori scolastici, alla luce del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019/2021, di occuparsi della pulizia, del lavaggio e del cambio dei pannolini per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Scopriamo dunque nel dettaglio qual è stata la risposta dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.

I collaboratori scolastici devono cambiare i pannolini: lo sostiene l’Aran

Secondo quanto chiarito da Aran, il contratto collettivo prevede che i collaboratori scolastici siano incaricati di fornire assistenza pratica agli alunni più piccoli, in particolare nella gestione dell’igiene personale e dell’utilizzo dei servizi igienici. Questo compito implica un supporto concreto e diretto che si estende dalle attività basilari di pulizia fino all’eventuale cambio di pannolini, con l’obiettivo di garantire che ogni alunno possa frequentare l’ambiente scolastico in condizioni di piena dignità e cura, fondamentali per la loro crescita e integrazione scolastica.

Assistenza igienica e sostegno all’accesso ai luoghi scolastici

Aran ha evidenziato come questo obbligo riguardi, in particolare, gli alunni con disabilità, ai quali va assicurata non solo l’assistenza igienica, ma anche il sostegno necessario per accedere agli spazi della scuola in modo sicuro e autonomo. In tali casi, il collaboratore scolastico diventa una figura chiave nel garantire l’inclusione effettiva degli studenti con esigenze particolari, rimuovendo le barriere fisiche e supportandoli nelle necessità quotidiane che potrebbero limitare la loro partecipazione attiva alle attività scolastiche. Questo supporto è, quindi, non solo un diritto per gli alunni, ma un obbligo contrattuale chiaro e ineludibile per il personale.

Disposizioni già presenti nel CCNL Scuola

Aran ha inoltre ricordato che tali disposizioni non costituiscono una novità, ma ribadiscono quanto già stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) attualmente in vigore. Questo contratto conferma un principio fondamentale: l’assistenza materiale rientra nelle mansioni obbligatorie del collaboratore scolastico, e ogni rifiuto di svolgere tali compiti può essere interpretato come una violazione dei doveri professionali.

Conseguenze legali in caso di inadempienze

Il chiarimento di Aran va oltre il piano contrattuale, ponendo anche l’accento sulle possibili conseguenze legali di un comportamento negligente da parte del personale scolastico. Il riferimento esplicito all’articolo 328 del Codice Penale, che punisce l’omissione di atti d’ufficio, sottolinea l’importanza di un adempimento puntuale dei propri compiti. In particolare, Aran ha citato una sentenza significativa della Corte di Cassazione (n. 22786/16) riguardante un caso di mancata assistenza a una bambina disabile, a cui era stata negata la cura igienica necessaria nonostante i ripetuti ordini impartiti dal dirigente scolastico. Questo episodio, risolto in tribunale, stabilisce un precedente importante: il rifiuto di prestare assistenza agli alunni, specie a quelli più vulnerabili, può non solo configurare un’inadempienza contrattuale, ma rappresentare un’azione passibile di sanzioni penali.

Le conclusioni dell’Aran

Il richiamo alla giurisprudenza serve dunque a chiarire che l’omissione di tali compiti non è solo una questione di negligenza amministrativa, ma può assumere rilevanza giuridica qualora si traduca in un’azione intenzionale di rifiuto dei doveri. Il collaboratore scolastico, quindi, non può sottrarsi a queste mansioni senza incorrere in conseguenze legali. Aran sottolinea così il carattere obbligatorio e la serietà di questi compiti, evidenziando come il mancato rispetto degli stessi possa compromettere il diritto alla cura e all’assistenza degli alunni, in particolare di quelli con disabilità, per i quali la scuola deve rappresentare un ambiente inclusivo e privo di barriere.

Il testo della risposta dell’Aran

Qui il documento completo.