Il Dottor Andrea Bufarale risponde a un interrogativo riguardo l’eventualità per un’impresa di estinguere i debiti tributari con il comune tramite la cessione di un’immobile all’ente.


Questo è il testo del quesito posto alla municipalità:

Un’impresa in liquidazione ha chiesto all’ufficio tributi di questo comune la possibilità di estinguere parte del proprio debito tributario (IMU e TARI) mediante cessione al comune di un’immobile di sua proprietà. E’ possibile procedere a tale operazione?

a cura di Andrea Bufarale

L’impresa può estinguere il debito con il comune mediante la cessione di un’immobile all’ente?

Al fine di rispondere al quesito in esame occorre innanzitutto distinguere due diversi istituti:

  • l’uno tipicamente appartenente al rapporto ente impositore/contribuente ovvero la compensazione (art. 8, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto del contribuente)
  • e l’altro appartenente alla sfera civilistica ovvero quello della “datio in solutum” (dazione in pagamento o prestazione in luogo dell’adempimento ex art. 1197, comma 1 c.c.) temperando tali presupposti con il vincolo generale dell’ente impositore di indisponibilità del credito tributario definito dall’art 49 R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Tale distinzione è stata di nuovo recentemente affrontata dalla Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Abruzzo, con deliberazione 8 ottobre 2024, n. 266/2024/PAR che ha esaminato un caso simile a quello proposto ovvero il tema dell’estinzione, da parte del privato cittadino, di un debito tributario cedendo in cambio un bene immobile all’amministrazione finanziaria.

La Corte, nell’evidenziare come sopra descritto che “la fattispecie in esame non sia riconducibile alla compensazione bensì, più propriamente, a quella della “datio in solutum” che individua la “prestazione in luogo di adempimento”, cioè la sostituzione della prestazione originariamente dovuta con una di natura diversa non ricorrendo qui neanche i presupposti di omogeneità dei crediti né della facile e pronta liquidazione dell’oggetto” ha posto l’accento sul fatto che la Corte di Cassazione (sentenza 22 gennaio 1999, n. 552) ha testé statuito che “la disciplina delle obbligazioni tributarie, come di ogni altra obbligazione che trovi fondamento in “fatti” regolati dal diritto pubblico, deve essere ricavata, per quegli aspetti che non sono specificamente disciplinati da norme speciali, nelle disposizioni contenute nel quarto libro del Codice civile”.

L’applicazione al caso esaminato

A maggior ragione, nel caso di specie, la presenza di un debitore in liquidazione e dunque potenzialmente insolvente non può che giustificare ulteriormente il ricorso da parte dell’Ente a strumenti deflattivi del contenzioso.

Conclude la corte dei conti Abruzzo che:

  • al ricorrere di ben definiti presupposti a supporto di una decisione che dimostri “in modo analitico che essi sono necessari e convenienti per il corretto perseguimento delle proprie finalità istituzionali pubbliche” e nel conseguente rispetto dei principi “di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica previsti per tutti i contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del codice” , un ente nel valutare la proposta di un cittadino di liberarsi dal debito IMU con la cessione di un bene immobile, dovrà operare iure privatorum al fine di bilanciare il rischio di non poter riscuotere il credito e di ricorrere a procedure esecutive rispetto al valore generato dal bene offerto”;
  • la stima operata dal tecnico dell’ufficio comunale non potrà essere sufficiente a sorreggere una tale valutazione che dovrà ben collegarsi ad un progetto dell’ente già presente nella programmazione che consenta di dimostrare la convenienza, a fronte della prospettata inesigibilità del credito, della accettazione dell’oggetto della “datio”. Elementi a corroborare l’oggettività delle scelte dell’ente potrebbero consistere nella valutazione di alternative similari reperibili sul mercato poste come parametri di confronto non solo in termini economici ma anche in termini di immediata disponibilità all’uso”.

Tanto premesso e sulla base di un onere motivazionale rafforzato anche secondo le indicazioni della magistratura contabile, riteniamo possibile l’operazione di cui trattasi.