L’Anac ha fornito chiarimenti sulle corrette modalità di calcolo del valore stimato degli appalti e sul rispetto del divieto di frazionamento degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura.


L’Autorità Nazionale Anticorruzione nel comunicato del 10 luglio 2024, ha affrontato importanti questioni riguardanti gli appalti pubblici nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, evidenziando le criticità riscontrate durante le attività di vigilanza.

L’obiettivo centrale dell’Anac è garantire che il valore stimato degli appalti sia calcolato correttamente e che venga rispettato il divieto di frazionamento degli incarichi, una pratica spesso utilizzata per aggirare le soglie previste dalla normativa europea.

Divieto di frazionamento degli incarichi nei servizi di ingegneria e architettura

Uno dei punti principali sollevati riguarda la necessità di assegnare congiuntamente gli incarichi legati a opere unitarie, evitando divisioni artificiali che potrebbero minare la coerenza e l’omogeneità della progettazione. Tale direttiva si allinea con le disposizioni del nuovo Codice degli Appalti, in particolare agli articoli 14, 41 e 114 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Le linee guida, facendo riferimento anche a precedenti delibere, mettono in luce l’importanza di evitare pratiche che compromettano la trasparenza e la concorrenza, soprattutto a danno delle piccole e medie imprese.

La normativa aggiornata stabilisce che il valore di un appalto deve comprendere tutte le opzioni contrattuali previste, impedendo che venga frazionato in modo da eludere le soglie di valore definite a livello europeo. Questo è un aspetto cruciale per evitare la segmentazione artificiosa degli incarichi, una pratica che potrebbe ridurre la trasparenza e ostacolare una concorrenza equa.

In particolare l’Autorità, per quanto riguarda il frazionamento degli incarichi, ribadisce che tale pratica è ammessa solo in presenza di oggettive ragioni che ne giustifichino la separazione. L’art. 14, comma 6, del Codice degli Appalti stabilisce che, in assenza di una giustificazione dettagliata e valida, la divisione degli appalti potrebbe essere considerata artificiosa e irregolare, portando a sanzioni.

L’affidamento congiunto per garantire la continuità progettuale

Si pone particolare attenzione anche all’art. 41 del Codice, che prevede la necessità di affidare l’intera progettazione, dalla fattibilità tecnico-economica alla progettazione esecutiva, allo stesso soggetto, salvo eccezioni motivate. In situazioni in cui l’affidamento risulti separato, vige l’obbligo per il nuovo progettista di accettare senza riserve il lavoro svolto dal precedente, garantendo così continuità e coerenza. Questa disposizione mira a evitare la frammentazione degli incarichi, che potrebbe portare a inefficienze e incoerenze nel processo progettuale.

Servizi tecnici e approccio unitario

Un altro aspetto centrale trattato dall’Anac riguarda l’affidamento di incarichi tecnici, come la direzione lavori o il coordinamento della sicurezza, che devono essere considerati come parte integrante di un unico intervento. Di conseguenza, il valore stimato di tali servizi deve essere calcolato cumulativamente, includendo tutti i servizi previsti per un determinato progetto. Questo approccio permette di applicare correttamente le procedure previste dal Codice, in base al valore complessivo dell’intervento.

Il testo del parere dell’Anac

Qui il documento completo.