La Provincia di Trento ha fornito nuove indicazioni utili per i Responsabili Unici del Procedimento (RUP) in caso di una procedura negoziata andata deserta: non si può ricorrere all’affidamento diretto in queste circostanze.
Attraverso il parere n. 441/2024, l’ufficio di supporto giuridico della Provincia ha risposto a un quesito riguardante appalti sotto soglia di servizi, ma superiori ai 140.000 euro.
Era stata avviata una procedura negoziata, preceduta da un avviso per la manifestazione di interesse, ma l’unica offerta ricevuta non è risultata ammissibile. A seguito di ciò, è stato chiesto se fosse possibile procedere direttamente con un affidamento senza ulteriori passaggi.
Cosa si intende per procedura “deserta”?
Una procedura di gara si considera “deserta” quando, nonostante sia stata avviata e pubblicizzata secondo le modalità previste, non vengono presentate offerte valide da parte degli operatori economici. Questo può accadere in diverse circostanze:
- Nessuna offerta ricevuta: nessun operatore economico presenta un’offerta per partecipare alla gara.
- Offerte inammissibili: si presentano una o più offerte, ma tutte risultano inammissibili per motivi formali o sostanziali, ad esempio perché non conformi ai requisiti richiesti nel bando o per altre irregolarità.
- Mancata partecipazione: nonostante l’interesse iniziale mostrato (ad esempio tramite manifestazioni di interesse), nessun operatore invia una proposta formale.
In questi casi, la procedura si conclude senza l’aggiudicazione dell’appalto e si ritiene, appunto, “deserta”. Quando ciò accade, le stazioni appaltanti possono decidere di avviare una nuova gara, modificare i requisiti o ricorrere a procedure negoziate particolari, sempre nel rispetto della normativa vigente.
Procedura negoziata deserta: non è possibile l’affidamento diretto
La risposta fornita dal parere ha escluso questa possibilità, spiegando che l’art. 50, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti pubblici riserva l’affidamento diretto a servizi e forniture di importo inferiore ai 140.000 euro. Nonostante l’art. 76 dello stesso Codice preveda, in caso di procedure aperte o ristrette andate deserte, la possibilità di avviare una negoziazione senza pubblicazione di un bando, tale norma non può essere estesa alle procedure negoziate concluse senza successo. Non esiste, dunque, un principio di “scorrimento” che permetta di passare automaticamente all’affidamento diretto dopo il fallimento di una negoziazione.
In situazioni simili a quella descritta, la Provincia consiglia piuttosto di indagare ulteriormente sulle ragioni che hanno portato alla mancata ammissibilità delle offerte. Le cause potrebbero essere ricondotte a requisiti troppo stringenti, imposti dalla stazione appaltante, che potrebbero aver limitato la partecipazione degli operatori economici. In questi casi, è suggerito un riesame della documentazione di gara e un eventuale confronto con altre stazioni appaltanti che potrebbero aver gestito appalti simili con maggiore successo.
In alternativa, se la particolarità del servizio richiede necessariamente l’intervento di un unico operatore economico per motivi tecnici, è possibile derogare alle procedure ordinarie. Tuttavia, anche in questo caso, occorre fornire una motivazione adeguata, nel rispetto dei principi sanciti dal D.Lgs. 36/2023, relativi al risultato, alla fiducia e all’accesso al mercato.