Il Ministero del Lavoro con la recente nota n. 16631 del 3 ottobre 2024, indirizzata agli Uffici dei servizi sociali dei Comuni e degli Ambiti territoriali sociali ha ritenuto necessario fornire chiarimenti in materia di Tirocini di Inclusione Sociale (TIS).
Particolari precisazioni sono state riservate alla possibile concomitanza di altre misure di contrasto alla povertà e all’emarginazione.
La nota origina proprio, come riferito in incipit, da sollecitazioni e richieste di chiarimenti dagli Ambiti territoriali sociali e dagli operatori dei servizi sociali dei Comuni, soprattutto sulla possibilità di attivare tirocini di inclusione sociale in favore di beneficiari dell’Assegno di Inclusione o di individui in simili condizioni di disagio socio-economico ed è stata trasmessa per opportuna conoscenza e diffusione anche all’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.
Tirocini di inclusione sociale
I tirocini di inclusione sociale possono essere richiesti solamente da disabili, cittadini svantaggiati o particolarmente svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, umanitaria, speciale o sociale. Tuttavia è importante annotare che i TIS sono uno strumento differente dai tirocini finalizzati ad assolvere l’obbligo contrattuale dell’azienda (come previsto dalla Legge 68/99 – art. 11) nei confronti dei portatori di handicap. Oltre ai destinatari dell’Assegno di Inclusione (ADI), questi tirocini possono essere attivati anche per nuclei familiari o singoli individui con ISEE inferiore a 9.360 euro, purché “presi in carico” dai servizi sociali comunali, come definito dalle Linee di indirizzo sul contrasto alla povertà del Decreto Ministeriale 160/2023.
I chiarimenti del Ministero del Lavoro
Alla seconda pagina sono riassunti e riepilogati tutto l’impianto normativo e procedurale sia al fine di ridurre i rischi di errore, sia per garantire una maggiore tutela per i beneficiari potenziali oltre che a quelli che sono già fruitori della misura. Per chiarire al meglio quindi caratteristiche e peculiarità dei Tirocini di Inclusione Sociale (TIS) la nota ministeriale elenca e riepiloga, in un elenco per punti, le caratteristiche principali dello strumento.
Redditi e ISEE
Per iniziare, le indennità correlate ai TIS non sono rilevate ai fini del reddito per la verifica del diritto o dell’importo dell’assegno di inclusione.
Chiarendo la possibilità che Reddito di Inclusione e misura TIS convivano, poiché l’economico percepito non è da considerarsi come reddito ai fini del calcolo dell’ISEE, la nota ribadisce che i beneficiari ADI che avviano il TIS non sono tenuti a presentare l’ADI-Com esteso, a differenza di quanto accade invece per i tirocini formativi e di orientamento.
Il ruolo dei servizi sociali comunali
La nota espone chiarimenti anche in merito al ruolo svolto dai servizi sociali dei comuni per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale (PaIS) e la conseguente attivazione dei sostegni previsti. Già alcuni chiarimenti dopo il cambiamento di procedure e referenti dovuto al passaggio da Reddito di Cittadinanza a Reddito di Inclusione erano arrivati dalle “Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale”, approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 2 maggio 2024, che individuano gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale dei bisogni dei beneficiari dell’ADI convocati dai servizi sociali.
Come avviare il tirocinio?
Per avviare un tirocinio di inclusione sociale è necessaria una piena connessione tra tutti i soggetti coinvolti: il promotore, l’azienda ospitante e il tirocinante. Attenzione massima è raccomandata sul coordinamento tra i servizi sociali e le aziende ospitanti. Proprio in questa fase è necessario che avvengano le corrette comunicazioni, soprattutto rispetto alla natura del tirocinio richiesto, alla ‘presa in carico’ da parte dei servizi sociali, alle modulistiche da trasmettere ad INPS. Gli attori coinvolti redigeranno poi il Progetto Formativo Individuale. La firma sul progetto individuale e sulla Convenzione avvia la creazione di un tirocinio valido. Sarà l’attore pubblico insieme al terzo settore ad essere coinvolti nella definizione del percorso formativo individuale e nel redigere un Progetto Individuale di Inclusione Sociale.
Questo documento garantisce la motivazione all’attivazione del tirocinio e le competenze da acquisire ai fini dell’inclusione sociale, autonomia personale e riabilitazione.
Indennità e dotazione economica
Strumento prezioso per promuovere l’autonomia e la riabilitazione delle persone che vivono in condizioni di disagio, escluse dal mercato del lavoro e con scalze prospettive di entrarci autonomamente, i tirocini di Inclusione Sociale conferiscono al partecipante un’indennità minima oraria pari a 3,40 euro, per ogni ora lavorata. La durata ordinaria della misura di sostegno è di 12 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 12. Le persone disabili hanno, diversamente, una durata massima complessiva di 24 mesi, con prolungamento fino a ulteriori 24 mesi.
La dotazione economica della misura di sostegno proviene dalla Quota servizi del Fondo Povertà, destinata alla realizzazione di interventi di contrasto all’esclusione sociale. Grazie ad una flessibilità nel riutilizzo delle risorse, a partire dal 1° gennaio 2024, i fondi non utilizzati per le annualità 2018-2023 potranno essere reindirizzati verso i beneficiari dell’ADI e altre categorie svantaggiate, permettendo così non solo di ampliare il numero di persone che potranno accedervi, ma anche ai nuclei familiari coinvolti una continuità nel supporto, che ci si augura possa divenire un reale sostegno verso il raggiungimento di una autonomia economica.