Recentemente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha chiarito l’applicabilità dell’istituto dell’inversione procedimentale per gli appalti sottosoglia.
Tale istituto contenuto nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici si può ora applicare anche alle procedure relative all’affidamento di contratti per lavori, servizi e forniture con importi inferiori alle soglie comunitarie.
In un parere emesso il 18 luglio 2024, il MIT ha affrontato infatti alcuni interrogativi in merito:
- la prima interrogazione verteva sulla conformità alla normativa sui contratti pubblici di questo istituto nei contratti sottosoglia
- la seconda domanda riguardava l’applicabilità dell’inversione sia nel caso di aggiudicazioni basate sul criterio del minor prezzo sia su quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le indicazioni fornite dal MIT offrono maggiore chiarezza e flessibilità, consentendo alle Stazioni Appaltanti di gestire le gare in modo più efficiente, senza compromettere la trasparenza e la competitività del mercato.
Che cosa si intende con “inversione procedimentale”?
L’inversione procedimentale è un istituto previsto dall’articolo 107, comma 3, del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023), che consente di modificare l’ordine tradizionale delle fasi di una gara pubblica. In pratica, permette di aprire le offerte economiche prima di effettuare la verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti di idoneità degli offerenti.
Questa procedura ha l’obiettivo di snellire le tempistiche e rendere il processo di aggiudicazione più veloce ed efficiente, incoraggiando una maggiore partecipazione degli operatori economici.
Inversione procedimentale per gli appalti sottosoglia: il parere del MIT
Il Ministero ha chiarito che l’inversione procedimentale è applicabile anche agli appalti sottosoglia, purché la Stazione Appaltante utilizzi una procedura aperta e indichi chiaramente questo aspetto nei documenti di gara.
Per quanto riguarrda invece l’applicabilità dell’inversione sia nel caso di aggiudicazioni basate sul criterio del minor prezzo sia su quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la decisione spetta alla discrezionalità della Stazione Appaltante, che dovrà anche in questo caso specificare la modalità di aggiudicazione nei documenti di gara.
Un altro aspetto fondamentale legato all’inversione procedimentale è la “verifica di idoneità degli offerenti“. In questo contesto, il MIT ha chiarito che tale verifica deve riferirsi alla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere generale, in conformità con quanto stabilito dall’art. 56, par. 2, della Direttiva 2014/24/UE. La verifica dei requisiti non riguarda infatti solo i documenti di partecipazione, ma anche la capacità tecnica ed economica degli operatori.
La verifica di idoneità si articola in due principali step:
- da un lato, il controllo della documentazione amministrativa, che include requisiti formali come il pagamento del contributo all’ANAC e la verifica della garanzia provvisoria;
- dall’altro, il controllo dei requisiti di capacità tecnica ed economica, che comprende la dimostrazione di fatturati adeguati, esperienze pregresse in servizi analoghi e certificazioni di qualificazione.
Il MIT ha infine precisato che, nel caso in cui la Stazione Appaltante scelga di applicare l’inversione procedimentale, la fase di esame della documentazione amministrativa è semplificata. Questo significa che non è necessario esaminare la documentazione di tutti i concorrenti prima di procedere all’apertura delle offerte. Tale approccio mira a ridurre sensibilmente i tempi di esecuzione delle gare e a evitare inutili aggravi procedimentali. In sostanza, la verifica di idoneità può essere eseguita in un secondo momento, consentendo così di velocizzare l’intero processo di aggiudicazione.