L’Aran ha fornito chiarimenti sulla possibilità di cumulo, nello stesso giorno, permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari e il lavoro straordinario per i dipendenti pubblici.


In un contesto in cui il bilanciamento tra vita privata e lavoro è sempre più centrale, questo intervento dell’Aran rappresenta una rispota in materia di tutela dei diritti dei lavoratori all’interno del perimetro di garanzia per il rispetto delle necessità operative delle amministrazioni pubbliche.

Con il parere n. CIRRS41/2024, l’agenzia ha presentato pertanto un importante orientamento che fa luce su una questione che spesso ha suscitato dubbi tra lavoratori e amministrazioni.

La questione posta all’Aran

Il quesito affrontato dall’Aran riguardava un caso concreto: se un dipendente usufruisce di un permesso orario retribuito per motivi familiari, può successivamente vedersi riconosciuto il lavoro prestato oltre il normale orario giornaliero come straordinario?

A tale proposito, l’agenzia ha richiamato la norma che regola i permessi orari retribuiti, la quale specifica che durante l’utilizzo di tali permessi, al dipendente spetta l’intera retribuzione, fatta eccezione per i compensi relativi al lavoro straordinario o per le indennità legate alla prestazione effettiva del servizio. Tuttavia, la normativa non esclude la possibilità che il dipendente, una volta terminato il permesso, possa essere chiamato a svolgere attività lavorativa oltre l’orario standard, qualora vi siano necessità organizzative.

Possibile il cumulo tra permessi orari e lavoro straordinario nello stesso giorno?

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha confermato la possibilità di cumulare, nello stesso giorno, permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari e il lavoro straordinario per i dipendenti pubblici. Il parere fornisce maggiore certezza giuridica sia ai lavoratori sia alle amministrazioni, facilitando una gestione più chiara e trasparente delle richieste di permessi e delle esigenze organizzative.

Riconoscimento del lavoro straordinario

Il chiarimento dell’Aran, basato anche sulle disposizioni del d.lgs. n. 66/2003, conferma che il lavoro prestato oltre l’orario normale, inclusivo delle ore di permesso usufruite, può essere considerato straordinario. Questo, però, solo a condizione che vi sia una previa autorizzazione da parte del datore di lavoro. Dunque, la chiave sta nel rispetto delle procedure interne, che prevedono una valutazione da parte dell’ente circa l’effettiva necessità di ricorrere al lavoro straordinario.

La concessione del permesso

Un aspetto rilevante riguarda il processo di autorizzazione dei permessi per motivi personali o familiari. Tali permessi sono riconosciuti come un diritto legittimo del lavoratore, ma la loro concessione è soggetta alla valutazione da parte dell’ente datore di lavoro, che deve tenere conto delle esigenze di servizio. L’assenza del dipendente, infatti, potrebbe incidere negativamente sull’organizzazione del lavoro, motivo per cui la richiesta di permesso può essere negata. Tuttavia, il rifiuto deve essere giustificato da ragioni oggettive, legate alla necessità di garantire il corretto funzionamento del servizio, e rispettare i principi di correttezza e buona fede, come stabilito dall’art. 41, comma 1, del CCNL del 16 novembre 2022 per le Funzioni Locali.

Importante sottolineare che il datore di lavoro non è tenuto a entrare nel merito delle ragioni personali che portano il dipendente a richiedere il permesso, garantendo così il rispetto della privacy del lavoratore.

Il testo del parere Aran

Qui il documento completo.