Il Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto che delinea le modalità di invio delle comunicazioni riguardanti le spese per il Superbonus nel biennio 2024-2025.


Queste informazioni dovranno essere trasmesse all’ENEA e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (Pncs), in conformità con le disposizioni del decreto Agevolazioni, sancito dall’articolo 3 del DL n. 39/2024.

Superbonus: la comunicazione delle spese nel 2024 e 2025

Con l’introduzione delle nuove norme, i cittadini e le aziende che effettuano investimenti in opere di riqualificazione energetica e mitigazione del rischio sismico sono obbligati a fornire informazioni specifiche, fondamentali per garantire la trasparenza e il corretto utilizzo delle agevolazioni fiscali. Le informazioni richieste includono:

  • dati catastali dell’immobile: questo elemento consente di identificare con precisione l’immobile oggetto dell’intervento. I dati catastali comprendono informazioni quali la posizione, la tipologia dell’immobile e la sua classificazione, e sono essenziali per la registrazione delle spese;
  • importo delle spese sostenute: è necessario indicare l’ammontare delle spese già sostenute fino alla data di entrata in vigore del decreto nel 2024. Questa informazione aiuta a monitorare l’efficacia delle agevolazioni e a garantire che gli importi siano congrui rispetto agli interventi realizzati;
  • spese previste fino alla fine del 2025: oltre alle spese già effettuate, le imprese e i cittadini devono fornire stime delle spese future fino alla conclusione del 2025. Questa previsione è cruciale per pianificare le risorse finanziarie e le eventuali detrazioni fiscali;
  • percentuali di detrazione applicabili: infine, i soggetti interessati devono comunicare le percentuali di detrazione fiscale che intendono richiedere. Queste percentuali variano in base alla tipologia di intervento e alla normativa vigente, e sono fondamentali per il calcolo delle agevolazioni fiscali.

Obbligo di comunicazione al Pncs per interventi antisismici

Per quanto riguarda le opere volte a migliorare la sicurezza sismica degli edifici, è prevista la medesima obbligatorietà di comunicazione, ma le informazioni devono essere trasmesse al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (Pncs). Questa duplicazione di comunicazioni sottolinea l’importanza della trasparenza e della supervisione nella gestione degli incentivi.

Sanzioni e conseguenze per mancato invio delle comunicazioni

Il decreto prevede sanzioni severe per coloro che non adempiono a questi obblighi. La mancata trasmissione delle informazioni entro i termini stabiliti può comportare una multa amministrativa di 10.000 euro. Inoltre, chi non invia le comunicazioni relative a interventi già autorizzati rischia di perdere le agevolazioni fiscali, un deterrente significativo per garantire la compliance con la normativa.

L’obbligo di invio riguarda non solo i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori entro il 31 dicembre 2023 e che non hanno completato i lavori entro tale data, ma anche coloro che avviano nuovi interventi dal 1° gennaio 2024. Questo approccio mira a mantenere un controllo continuo sulle opere in corso e a garantire che le agevolazioni fiscali siano utilizzate in modo appropriato.

Tempistiche per la trasmissione dei dati

Le tempistiche per la trasmissione delle informazioni sono cruciali per il rispetto delle normative. Per gli interventi di efficientamento energetico, i termini per l’invio dei dati coincideranno con quelli previsti per la presentazione delle asseverazioni all’ENEA, come stabilito dall’articolo 119 del DL n. 34/2020.

Per quanto riguarda i lavori antisismici, le scadenze per la trasmissione delle informazioni sono ben definite:

  • entro il 31 ottobre 2024: per i SAL (Stato Avanzamento Lavori) approvati entro il 1° ottobre 2024, i soggetti interessati devono inviare i dati richiesti entro questa data, garantendo una tempestiva comunicazione dello stato dei lavori;
  • entro trenta giorni dalla data di approvazione del SAL: per gli altri casi, la scadenza è stabilita in trenta giorni dalla data di approvazione, assicurando che tutte le informazioni siano aggiornate e pertinenti.

Il testo del DPCM

Qui il documento completo.