In questo approfondimento il Dottor Luca Leccisotti, analizzando una recente pronuncia giuridica, fornisce alcuni interessanti chiarimenti in merito alla nomina del DEC negli appalti di forniture per l’erogazione degli incentivi tecnici.


La Corte dei Conti del Piemonte, nella deliberazione n. 145/2024, ha ribadito alcune importanti limitazioni imposte dal nuovo Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023), specificando che per contratti di fornitura sotto questa soglia non è necessaria la nomina di un direttore dell’esecuzione del contratto (DEC).

Tuttavia, questa affermazione sembra essere basata su una lettura che potrebbe risultare parziale, poiché tralascia un aspetto cruciale riportato nell’allegato I.2, art. 8, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

La nomina del DEC negli appalti di forniture per l’erogazione degli incentivi tecnici

Secondo la deliberazione della Corte, per appalti di forniture di importo inferiore a 500.000 euro, la complessità delle prestazioni è generalmente considerata inferiore, tanto da non richiedere la nomina di un DEC, una figura che si presume necessaria solo oltre tale soglia. Questa interpretazione deriva anche da altre decisioni, come quella della Corte dei Conti campana, che ribadiscono che il superamento della soglia di 500.000 euro attiva automaticamente l’obbligo della nomina del DEC, mentre per gli importi inferiori la figura non è prevista. Tuttavia, per i servizi elencati nell’allegato II.14 del Codice, il DEC è comunque obbligatorio a prescindere dall’importo.

La Corte specifica inoltre che l’assicurazione per la responsabilità civile è obbligatoria per determinate attività tecniche, come indicato nell’allegato I.10 del Codice, mentre esclude la possibilità di stipulare polizze per coprire eventuali danni erariali causati dai dipendenti pubblici. Il focus è quindi sul controllo delle responsabilità e sulla limitazione dei costi aggiuntivi per gli enti.

Il DEC deve essere un soggetto diverso dal RUP

Tuttavia, un aspetto cruciale che non emerge con forza dalle deliberazioni della Corte riguarda proprio il contenuto dell’allegato I.2, art. 8, comma 4 del D.Lgs. 36/2023. Tale norma specifica chiaramente che il DEC deve essere un soggetto diverso dal RUP (Responsabile Unico di Progetto) non solo per ragioni di soglia economica, ma anche in altre situazioni. Tra queste figurano:

  • prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del codice;
  • interventi particolarmente complessi dal punto di vista tecnologico;
  • prestazioni che richiedono una pluralità di competenze;
  • interventi che prevedono l’utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi, oppure che necessitano di elevate prestazioni funzionali;
  • ragioni organizzative interne alla stazione appaltante che impongono il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quelle che hanno curato l’affidamento del contratto.

È evidente, dunque, che il legislatore ha voluto evitare di fissare la necessità di un DEC esclusivamente a una soglia economica, introducendo altri criteri legati alla complessità e all’organizzazione delle prestazioni. Il decreto legislativo, pertanto, prevede espressamente che anche appalti inferiori a 500.000 euro possano richiedere un DEC, se rientrano nelle condizioni sopra elencate.

Questa precisazione è di notevole importanza perché solleva alcune domande sull’interpretazione fornita dalla Corte dei Conti. La deliberazione piemontese sembra focalizzarsi esclusivamente sul parametro quantitativo dei 500.000 euro, trascurando il fatto che vi sono casi in cui, indipendentemente dall’importo, la nomina di un DEC è obbligatoria. Un esempio concreto potrebbe essere un appalto tecnologicamente complesso, ma con un importo inferiore alla soglia: secondo il D.Lgs. 36/2023, in tal caso sarebbe comunque necessario un DEC.

Interrogativi sull’applicazione della normativa

Questa discrepanza solleva interrogativi sul modo in cui le stazioni appaltanti dovrebbero applicare la normativa. Da un lato, la Corte dei Conti sembra suggerire che la soglia economica sia un criterio determinante per la nomina del DEC, mentre dall’altro, il Codice degli appalti introduce criteri qualitativi che possono richiedere la stessa figura anche in contratti di minore entità. Ciò potrebbe portare a situazioni in cui le stazioni appaltanti evitano di nominare un DEC per appalti complessi ma di valore inferiore a 500.000 euro, con il rischio di non conformarsi pienamente alle disposizioni del Codice.

In conclusione, è fondamentale che le stazioni appaltanti e i funzionari pubblici siano consapevoli di tutte le implicazioni normative del D.Lgs. 36/2023, specialmente quelle legate all’allegato I.2, art. 8, comma 4. Ridurre il dibattito sulla nomina del DEC a una questione di soglie economiche potrebbe portare a interpretazioni fuorvianti e, in ultima analisi, a violazioni della normativa.

Il DEC non è solo una figura obbligatoria per appalti superiori a 500.000 euro, ma può essere richiesto anche per contratti di valore inferiore quando le circostanze lo giustificano. Ignorare questo fatto potrebbe comportare rischi significativi per la buona gestione degli appalti pubblici.

Restiamo nell’attesa che si prenda in considerazione anche l’altro aspetto normativo, non solo la soglia dei 500.000 €.


Fonte: articolo di Luca Leccisotti (Dirigente amministrativo SSN ed esperto in Appalti)