La Cassazione ha ribaltato un suo precedente orientamento: i contributi versati in malattia, disoccupazione o infortunio varranno per la pensione anticipata: ecco cosa sapere.


La Corte di Cassazione si è pronunciata recentemente con due sentenze riguardo la pensione anticipata: le sentenze sono la n°24916/2024 e la n°24952/2024.

Queste due sentenze hanno ribaltato il precedente orientamento della Suprema Corte (la sentenza n°30265/2022) e stabiliscono che, per usufruire dell’anticipo pensionistico, non sarà più necessario avere 35 anni di contribuzione effettiva.

Questo perché, nel conteggio, varranno anche i contributi figurativi.
Vediamo nel dettaglio.

Contributi malattia, disoccupazione e infortunio: saranno validi per la pensione anticipata

L’interpretazione precedente della Cassazione escludeva la contribuzione figurativa nei 35 anni richiesti, per poter accedere alla pensione anticipata.
Ma con le ultime sentenze, sarà possibile conteggiare anche i contributi versati in malattia, infortunio e disoccupazione, per poter arrivare al numero richiesto.

L’obiettivo delle due nuove sentenze della Cassazione è quella di favorire i lavoratori che hanno attraversato periodi di malattia, infortunio o disoccupazione, durante la carriera lavorativa. Periodi nei quali, specifichiamo, sono stati versati contributi in forma figurativa.

Come funziona l’accesso alla pensione anticipata

L’accesso alla pensione anticipata è regolamentato dal decreto legge n°201/2011 e prevede il raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne (fino al 31 dicembre 2026), oltre ai 35 anni di contribuzione effettiva.

Dal computo, inizialmente erano esclusi i periodi di disoccupazione, infortunio e malattia, nei quali il lavoratore riceveva la contribuzione figurativa.
Ma adesso, anche la contribuzione figurativa potrebbe concorrere nel raggiungimento del requisito dei 35 anni di contributi.

Tutto è nato da due lavoratrici che hanno richiesto l’accesso alla pensione anticipata, richiedendo anche i contributi figurativi nel calcolo.
In entrambi i casi, la Corte d’Appello aveva rigettato le richieste, adottando un’interpretazione rigida della normativa.

Entrambe hanno fatto ricorso in Cassazione, facendo leva sull’art.24, comma 10, del decreto legge n°201/2011, che dice che “l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne”.

La Cassazione ha basato la sua decisione sull’analisi del testo di legge. Ha notato che, in altre parti della stessa legge, il legislatore ha esplicitamente distinto tra contributi effettivi e figurativi. Tuttavia, nel caso specifico della pensione anticipata in questione, non ha fatto tale distinzione. Da ciò, i giudici hanno dedotto che il legislatore non abbia voluto porre tale limitazione.

Occorre precisare, però, che per ora questa nuova interpretazione si applica solo nei confronti dei casi portati in evidenza alla Cassazione, ma potrebbero aprire un nuovo dibattito sul tema della pensione anticipata.